Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli - Andrea Scuderi - Pino
Zingale
Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
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Direzione scientifica di M.
Alessandra Sandulli e Andrea
Scuderi
01/04/2009
LAVORO E WELFARE
/ Pubblico impiego
Divieto di esercizio della professione di avvocato per i dipendenti pubblici part-time
La Corte costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della Legge 25 novembre 2003 n. 339 (Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato), nella parte in cui prevedono, rispettivamente, il divieto di esercizio della professione di avvocato per i dipendenti pubblici a tempo parziale ridotto (non superiore al 50 per cento del tempo pieno) si applichi anche ai dipendenti già iscritti negli albi degli avvocati alla data di entrata in vigore della medesima Legge n. 339/2003, e che solo per un breve periodo di tempo è possibile esercitare l'opzione imposta fra pubblico impiego ed esercizio della professione.
AVVISO - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004,
n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128
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D.B.I. SRL - via B. Mattarella, n. 58 - 90011 Bagheria (PA) - P.IVA 04177320829 - Iscr. Trib. Palermo 41892 vol.343/165
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