REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Massimo Oddo - Presidente -
Dott. Gaetano Antonio Bursese - Consigliere -
Dott. Ippolisto Parziale - Rel. Consigliere -
Dott. Alberto Giusti - Consigliere -
Dott. Luigi Abete - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA N. 17147/2015
sul ricorso 8616-2010 proposto da:
D. G. ...omissis..., D. M. ...omissis..., elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Augusto Imperatore 22, presso lo studio dell'avvocato Andrea Cuccia, che li rappresenta e difende, come da procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
V. M., quale Commissario Liquidatore della CONSORZIO;
- intimato -
avverso il provvedimento del TRIBUNALE di LATINA, depositato 2/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/05/2015 dal Consigliere Ippolisto Parziale;
udito l'Avvocato Cuccia, che si riporta agli atti e alle conclusioni assunte;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi Salvato, che conclude per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Latina con ordinanza del 30 novembre 2009, resa su ricorso ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 794/1942, liquidava agli avvocati D. G. e D. M. il compenso di complessivi euro 8.000 (ottomila), di cui 4.900 (quattromilanovecento) per onorari e 3.000,00 (tremila) euro, oltre accessori di legge, per l'attività professionale svolta, in dodici distinti giudizi, su incarico del commissario liquidatore del Consorzio.
2. In fatto, i professionisti esponevano che il 15 gennaio 2008 il ragioniere V. M., liquidatore della Consorzio, aveva loro conferito mandato per resistere in 12 procedimenti per reclamo ex articoli 624 e 669 terdecies; aggiungono di essersi costituiti nelle quarantotto ore dal conferimento dell'incarico e che i giudizi non erano stati riuniti; chiariscono di aver richiesto per ciascun giudizio euro 4.321 e complessivamente la somma di euro 51.851,14; riportano la distinta delle voci e degli importi applicati per ciascuna parcella con applicazione del DM 2004 n. 127; precisano di aver effettuato la costituzione in giudizio e di aver partecipato a tre successive udienze.
3. Il Tribunale liquidava complessivi euro 8.000, cosi come dettagliato al punto 1, richiamando l'orientamento della Corte di cassazione (2001 n. 15757) secondo cui il criterio a suo tempo riportato nel DM 392/90, pur non richiamato nel successivo 585/94, poteva essere comunque utilizzato dal giudice come orientamento nella "valutazione comparativa dell'attività difensiva svolta dall'avvocato per il medesimo cliente in altre controversie aventi analogo oggetto ed involgenti argomenti comuni e spesso ripetitivi, essendo tale valutazione comparativa idonea a definire, a norma dell'articolo 5 D.M. 585/94, l'importanza delle questioni trattate". Rilevava il giudicante che "è demandato al potere discrezionale del giudice di merito lo stabilire, di volta in volta, in caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale, ed anche ove - trattandosi di più processi distinti sia mancato un provvedimento di riunione, l'aumento dell'unico onorario a norma dell'art. 5, comma 4 della tariffa, professionale approvata con d. n. 392/1990, atteso che, in base a questa ultima disposizione, nel caso di procedimenti distinti relativi a pluralità di parti aventi identica posizione processuale, pur in mancanza di un formale provvedimento di riunione, va comunque liquidata un'unica parcella, eventualmente aumentata nella misura prevista dalla tariffa predetta, laddove in posizioni analoghe, ma ricadenti sotto la disciplina del successivo d. m. 585/94 (inapplicabile, nella specie, ratione temporis), la liquidazione dell'onorario unico e prevista, in caso di riunione di cause, dal momento della riunione". Rilevava poi che "l'incarico professionale ex art. 142 d.p.r. 115/02 è stato espletato regolarmente e che nella specie si è trattato di un unico cliente relativo a questioni del tutto similari; che le difese sono state del tutto identiche, sia per quel che riguarda la memoria di costituzione che i verbali di causa, che vanno perciò applicati i principi dinanzi esposti; sicché sull'attività espletata quale risulta dalla documentazione prodotta l'onorario e i diritti possono forfettariamente determinarsi in euro 6.000 oltre Iva e cassa". Come si è già precisato, nel dispositivo del provvedimento l'importo complessivo veniva liquidato non già in 6.000,00 (seimila) euro, ma in 8000 (ottomila), distinti in 4900 (quattromilanovecento) euro per onorari e 3.000,00 (tremila) euro per diritti, oltre accessori.
4. I ricorrenti lamentano che il Tribunale ha erroneamente ritenuto di poter liquidare unitariamente le 12 parcelle, emesse per i 12 distinti giudizi, rilevando che solo il DM 392 del 1990 consentiva la liquidazione unitaria anche nel caso di mancata riunione, dovendosi invece applicare, nel caso di specie, il DM 2004 n. 127 che non lo consentiva. Formulano al riguardo un unico articolato motivo. Nessuna attività in questa sede ha svolto la parte intimata.
5. All'udienza camerale del 2 dicembre 2011, nella quale la causa è stata trattata a seguito di relazione preliminare del 22 ottobre 2011, che ha concluso per il parziale accoglimento del ricorso, sulle conclusioni del Procuratore Generale nel senso dell'accoglimento del ricorso, il Collegio rinviava la trattazione del giudizio alla pubblica udienza, non sussistendo "evidenza decisoria" sulle questioni relative "ai compensi spettanti al professionista che difenda clienti aventi posizione analoga".
6. Parte ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo ed unico motivo, si deduce "violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 111 Costituzione, in combinato disposto con il Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 8 aprile 2004 n. 127 del Ministero della Giustizia "Determinazione degli onorari dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali", con riferimento alle disposizioni di cui: agli artt. 5 comma IV, e 7 in combinato disposto con il D.M. 585/945, all'art. 2233 c.c., all'art. 45 Cod. Deont. Forense, ed all'art. 36 Cost.".
Lamentano i ricorrenti che "il Tribunale di Latina, pur nella vigenza del D.M. 127/2004... ha ritenuto di applicare al caso di specie la legge 392/90", che prevede(va) che "nel caso di procedimenti distinti relativi a pluralità di parti aventi identica posizione processuale, pur in mancanza di un formale provvedimento di riunione, vada comunque liquidata un'unica parcella, eventualmente aumentata nella misura prevista dalla tariffa predetta". Osservano che "tale normativa non poteva essere applicata al caso di specie in quanto la vigente disciplina, in materia di tariffe forensi, e il D.M. 127/2004, il quale, recepite altresì le disposizioni di cui al D.M. 585/94, all'art. 5, comma 4 recita: "Qualora in una causa l'avvocato assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale l'onorario unico può essere aumentato... La stessa disposizione trova applicazione, ove più cause vengano riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assista e difenda una parte contro più parti quando la prestazione comporti l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto". Nel caso in esame, proseguono i ricorrenti, poiché procedimenti sopraindicati non sono stati oggetto di provvedimento di riunione non ricorrono gli estremi che consentono al giudicante di decurtare discrezionalmente l'onorario richiesto dai ricorrenti procedendo alla liquidazione di un onorario unico soggetto all'aumento percentuale previsto dalla Legge, a fronte dell'avvenuta trattazione di n. 12 procedimenti". Inoltre, osservano i ricorrenti, che il Tribunale ha "errato allorquando ha ritenuto "il D.M. 585/94 (inapplicabile, nella specie, ratione temporis)", posto che "le disposizioni del D.M. 585/94 sono state interamente recepite nelle disposizioni" del D.M. 2004 n. 127, le quali pertanto, "proprio ratione temporis, devono ritenersi prevalenti rispetto alla normativa ex 392/1990, che è stata invece ritenuta applicabile dal giudicante". Rilevano, infine, che "l'impugnata pronuncia viola, altresì, l'art 7 Legge Tariffi forensi, il quale prevede che "Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata".
2. Il ricorso è infondato e va rigettato per quanto di seguito si chiarisce.
2.1 - I ricorrenti con l'unico motivo lamentano l'applicazione di un unico onorario (sia pure aumentato) per la difesa di una parte nei confronti di più parti aventi la stessa posizione processuale, benché la tariffa approvata con D.M. n. 127/2004 preveda in tale caso l'applicazione di un unico onorario solo ove i giudizi separati proposti nei confronti della parte difesa siano stati riuniti. Lamentano altresì la liquidazione di un unico onorario nonostante dell'attività difensiva fossero stati incaricati due professionisti. Rilevano infine che la liquidazione secondo tariffa del compenso per ogni controversia era pari a 649 euro per diritti e di euro 4.210 per onorari, dettagliando le relative voci.
2.2 - Per quanto riguarda la prima questione, occorre rilevare, contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, che il Tribunale non ha fatto applicazione ne della legge 392/90, richiamando solo un orientamento interpretativo di questa Corte, ed ha espressamente escluso l'applicazione del successivo D.M. del 1994. Deve, quindi, ritenersi che il Tribunale abbia fatto correttamente applicazione del D.M. n. 127/2004, ritenendo, in base all'art. 5, 4° comma, che fosse possibile nel caso in questione liquidare un unico onorario.
A tal fine appare opportuno riportare la norma in questione del seguente letterale tenore: "Qualora in una causa l'avvocato assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale l'onorario unico può essere aumentato per ogni parte oltre la prima del 20 % fino ad un massimo di dieci e, ove le parti siano in numero superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti. La stessa disposizione trova applicazione, ove più cause vengano riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assista e difenda una parte contro più parti quando la prestazione comporti l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto".
Il Tribunale, può senza diffusamente motivare sul punto, ha ritenuto che la specificità della vicenda consentisse di procedere ad un'unica liquidazione. Come gli stessi ricorrenti chiariscono (vedi memoria pag 2, al centro) si trattava di difendere l'Ente, oggi intimato, in un giudizio per reclamo ex artt. 624 e 669 terdiecies cod. proc. civ., promosso da 12 diverse parti avverso l'unica ordinanza emessa 1'11 aprile 2007 dal giudice dell'esecuzione, nell'ambito dell'unica procedura di esecuzione immobiliare (iscritta al Nrg 173/78 del Tribunale di Latina), ordinanza con la quale il giudice aveva rigettato l'istanza delle 12 controparti di sospensione dell'esecuzione.
Si trattava, quindi, di 12 identici giudizi, con identica questione posta e di limitato e circoscritto contenuto, nei quali gli odierni ricorrenti, quali difensori dell'Ente, svolsero identiche difese, come rilevato dal Tribunale. Inoltre, per quanto risulta dagli atti, le dodici diverse cause, seppure non formalmente riunite, furono trattate contemporaneamente nelle stesse udienze con evidenti economie e ripetitività delle stesse attività procuratorie.
Tanto chiarito, il Tribunale ha ritenuto che la citata norma dell'art. 5 non escludesse la possibilità di liquidate unitariamente la parcella dovuta in dodici giudizi identici, con difese identiche e identico iter processuale, essendo sostanzialmente equiparabile la posizione di chi difenda più persone aventi posizioni processuali identiche a quella di chi difenda una sola parte nei confronti di più parti in situazione processuali del tutto identiche, seppure a fronte di cause non riunite. Così, a giudizio di questo Collegio, valorizzando l'ultima parte della norma citata che, nel prevedere testualmente due distinte ipotesi ("la stessa disposizione trova applicazione, ove più cause vengano riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assista e difenda una parte contro più parti quando la prestazione comporti l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto") ribadisce, da un lato, il principio che nel caso di assistenza e difesa di una parte contro più parti aventi la stessa posizione processuale all'avvocato compete un unico onorario, indipendentemente dalla riunione delle più cause nelle quali l'assistenza o difesa é esercitata, non potendo l'onere della mancata riunione essere posto a carico del cliente, e, dall'altro, quello che in tale ipotesi l'unico onorario può essere percentualmente aumentato soltanto se la prestazione abbia comportato l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto.
Il tribunale ha implicitamente ritenuto che nella fattispecie concreta ricorresse tale ipotesi. Tale opzione interpretativa é condivisa da questo collegio, ben potendo l'espressione indicata ricomprendere l'assoluta ripetitività dell'unica questione giuridica trattata, assolutamente identica e del tutto circoscritta nelle dodici distinte cause. Tale opzione interpretativa non appare, inoltre, esclusa dal tenore letterale della norma applicata ed appare conforme ai principi generali che ispirano la liquidazione dei compensi degli avvocati (corrispondenza ed adeguatezza dell'onorario del professionista all'opera effettivamente prestata).
2.3 - Una volta ritenuta legittima l'unica liquidazione, resta il problema della corretta applicazione della norma citata quanto agli incrementi previsti ed al rispetto dei minimi tariffari. Occorre rilevare, in primo luogo, che la censura proposta col ricorso sul punto non appare adeguatamente articolata sotto entrambi i profili, mentre nella memoria appare più diffusamente illustrata. Seppure ai limiti dell'ammissibilità, tenuto conto che le parti hanno riprodotto nel ricorso il contenuto dettagliato di una delle dodici identiche notule e hanno sufficientemente indicato l'oggetto della controversia, é possibile valutare la censura proposta, calcolando, sulle base delle indicazioni fornite, i minimi tariffari, applicando le maggiorazioni previste e verificando se via sia stato o meno violazione della norma sulla inderogabilità dei minimi tariffari. Al riguardo, applicando le tariffe del 2004, secondo il valore indeterminabile, nei minimi previsti, si giunge, secondo le voci indicate dai ricorrenti, all'importo per la prima liquidazione pari a euro 649 (come indicato dai ricorrenti) per i diritti e pari a circa euro 1.400 per gli onorari (a fronte dei 4200 richiesti). Applicando la maggiorazione del 200% per le altre 10 parti (20% per 10 parti), nonché l'ulteriore 5% per l'ultima, sommano tale incremento alla "parcella base" si giunge ad un totale di circa euro 2000 per i diritti, a fronte dei 3.000 euro liquidati dal Tribunale, e di circa euro 4.300 per gli onorari a fronte dei 4.900 euro liquidati dal Tribunale. In definitiva, il Tribunale ha rispettato i minimi tariffari, liquidando anzi più del dovuto. Ciò è sufficiente a ritenere infondata la censura anche sotto tale profilo.
2.4 - E' infine inammissibile, perché del tutto nuova, la questione della liquidazione limitata ad un unico professionista, posto che fin dall'inizio, nei termini indicati, la questione non risulta essere stata proposta, dovendosi quindi ritenere che le notule presentate tenessero già conto delle attività concretamente svolte da ciascun professionista.
3. - Nulla per le spese in mancanza di attività in questa sede della parte intimata.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, Camera di Consiglio del 21 maggio 2015.
IL PRESIDENTE
Massimo Oddo
L'ESTENSORE
Ippolisto Parziale
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2015
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Valeria Neri