Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli - Andrea Scuderi - Pino
Zingale
Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
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Direzione scientifica di M.
Alessandra Sandulli e Andrea
Scuderi
17/12/2008
LAVORO E WELFARE
/ Organizzazione
E' legittimo (e probatoriamente utilizzabile) il pedinamento del funzionario comunale assenteista effettuato dalla polizia giudiziaria
La Cassazione delinea l'ambito operativo del divieto posto dallo Statuto dei lavoratori in ordine alla vigilanza sull'attività lavorativa che si svolge in azienda, precisando che lo stesso non concerne le attività di pedinamento poste in essere dalla polizia giudiziaria al fine di verificare se il lavoratore, assentandosi indebitamente dal luogo di lavoro, truffi il datore di lavoro (nella specie, un Comune). I risultati di tale pedinamento, rientrando nel concetto di "prova atipica" (art. 189 c.p.), possono essere utilizzati dal giudice penale e, non comportando alcuna limitazione della libertà personale, non sono soggetti ad autorizzazione giudiziaria.
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n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128
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D.B.I. SRL - via B. Mattarella, n. 58 - 90011 Bagheria (PA) - P.IVA 04177320829 - Iscr. Trib. Palermo 41892 vol.343/165
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