Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli - Andrea Scuderi - Pino
Zingale
Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
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Direzione scientifica di M.
Alessandra Sandulli e Andrea
Scuderi
12/02/2010
GIUSTIZIA
/ Responsabilità
E' pubblico ufficiale, e può quindi rispondere di falso in atto pubblico, il professore di un istituto scolastico legalmente riconosciuto
La Cassazione penale precisa che gli istituti scolastici legalmente riconosciuti sono equiparati, circa la funzione che svolgono, alle scuole pubbliche. Ne consegue che sono pubblici ufficiali i docenti che nei suddetti istituti operano e, laddove i medesimi pongano in essere false attestazioni nei registri scolastici (ad esempio, circa la presenza degli alunni in aula), rispondono del reato di falso in atto pubblico.
AVVISO - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004,
n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128
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D.B.I. SRL - via B. Mattarella, n. 58 - 90011 Bagheria (PA) - P.IVA 04177320829 - Iscr. Trib. Palermo 41892 vol.343/165
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