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Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
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Direzione scientifica di M.
Alessandra Sandulli e Andrea
Scuderi
07/09/2016
GIUSTIZIA
/ Notificazioni e comunicazioni
Erroneità della notifica del ricorso per cassazione: inesistenza o nullità?
La notificazione del ricorso per cassazione, eseguita presso il difensore domiciliatario della controparte per il giudizio di primo grado, anziché presso il difensore costituito nel giudizio di appello e presso il quale essa aveva eletto domicilio per tale grado del processo, non determina inammissibilità del gravame, ma è affetta da nullità e, come tale, sanabile per effetto della costituzione in giudizio della parte intimata o in conseguenza della rinnovazione della notifica stessa, effettuata spontaneamente dalla parte ricorrente oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 del c.p.c..
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