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Zingale
Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
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Direzione scientifica di M.
Alessandra Sandulli e Andrea
Scuderi
26/03/2009
GIUSTIZIA
/ Giudizio penale
False o reticenti informazioni rese alla polizia giudiziaria
E' irragionevole il diverso regime giuridico riscontrabile tra le condotte di mendacio o reticenza, qualora esse siano riconducibili alle ipotesi di reato previste, rispettivamente, dall'art. 371-bis e dall'art. 378, Cod. Pen. (limitatamente alla condotta di false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria), non essendo applicabile alla seconda ipotesi (per mancata previsione normativa) la causa di non punibilità di cui all'art. 384, c. 2, c.p. nel caso di assunzione d'informazioni ad opera della polizia giudiziaria, ancorché non sia configurabile in capo al dichiarante un obbligo di renderle o comunque di rispondere in quanto persona indagata per reato probatoriamente collegato a quello (commesso da altri) cui le dichiarazioni stesse si riferiscono.
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