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26/09/2008
LAVORO E WELFARE / Professioni

Fatto notorio e danno alla professionalità del medico chirurgo

Il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile; ove il giudice di merito abbia posto a base della decisione un fatto, qualificandolo come notorio, tale fatto e la sua qualificazione sono denunciabili alla corte di legittimità sotto il profilo della violazione dell'articolo 115, 2° comma, cod. proc. civ. Rientra nella comune esperienza, senza bisogno di prove (art. 115, 2° comma, c.p.c.), che per l'attività del chirurgo è essenziale una adeguata manualità, e che la relativa professionalità decade se non viene esercitata.

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