Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
Formazione continua avvocati: da oggi è più semplice!
Il CNF ha apportato alcune modifiche, immediatamente efficaci, al Regolamento per la Formazione continua (n. 6/2014) adottando nuovi criteri di accreditamento per saggi e pubblicazioni.
Con delibera immediatamente esecutiva, il Consiglio Nazionale Forense ha apportato fondamentali modifiche al Regolamento n. 6/2014, recante la disciplina (in allegato il testo aggiornato).
E' stato modificato, in particolare, l'art. 20 sulla determinazione dei Crediti Formativi. Il nuovo testo della lettera b) del comma terzo prevede che "per pubblicazioni e saggi in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale ovvero per libri e monografie, i CF attribuiti all'attività svolta non potranno superare un massimo di n. 12 CF all'anno". Non vi sono più riferimenti a criteri numerici prefissati, per consentire maggiore puntualità nella valutazione del singolo lavoro, che tuttavia deve attenersi a criteri di merito che il nuovo testo del regolamento specifica nell'articolo 21, comma 2. Tra i criteri per l'accreditamento, al successivo art. 21, al comma 2, lett. e), è stato inserito il riferimento ai contenuti sostanziali, escludendosi sunti o parafrasi di testi normativi o decisioni.
Infine, sono state apportate modifiche anche al sesto comma dell'art. 22 del Regolamento in commento che disciplina la procedura di accreditamento. Ai sensi del nuovo testo "La Commissione centrale valuterà le attività di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), a conclusione di ciascun anno formativo. L'interessato, entro il primo semestre successivo all'anno di riferimento, presenterà un'unica richiesta avente ad oggetto tutte le pubblicazioni effettuate durante l'anno formativo, corredata del testo integrale delle pubblicazioni, dei libri e delle monografie, anche in formato PDF o eBook, nonché di ogni altra documentazione utile ai fini della valutazione. La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta, attribuendo il numero di CF sulla base di una valutazione ponderata dei criteri oggettivi e predeterminati di cui all'articolo precedente, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 20 relative al numero minimo e massimo dei CF attribuibili a ciascuna tipologia di attività formativa". Rimane invariato il limite del massimo dei 12 crediti/anno e la valutazione della commissione verrà attuata al termine di ogni anno formativo.
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