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Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
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Direzione scientifica di M.
Alessandra Sandulli e Andrea
Scuderi
02/07/2015
I limiti del sindacato giurisdizionale sul giudizio di anomalia dell'offerta negli appalti pubblici e l'interesse del concorrente escluso a impugnare...
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, con sentenza n. 2566 dell'8 maggio 2015, ha provveduto a ribadire e a precisare alcuni dei principali approdi giurisprudenziali in materia di sindacato giurisdizionale sul giudizio di anomalia dell'offerta negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. Specificamente, i giudici amministrativi, partendo dal presupposto che il giudizio di congruità dell'offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante, hanno confermato il principio secondo cui il giudice amministrativo può esercitare il proprio sindacato su tale giudizio esclusivamente in caso di macroscopiche illogicità o erroneità fattuali, senza tuttavia poter sostituire le proprie valutazioni a quelle dell'Amministrazione. Una volta accertato, dunque, che il giudizio della stazione appaltante sia andato esente da gravi, abnormi ed evidenti errori di valutazione ovvero sui fatti, nonché che sia stato adeguatamente motivato, l'intervento dei giudici è destinato ad arrestarsi. Il caso di specie offre, infine, al T.A.R. la possibilità di esprimere la propria adesione all'insegnamento giurisprudenziale secondo cui, eccezion fatta per i casi eccezionali, il concorrente legittimamente escluso da una gara non ha interesse a impugnare l'aggiudicazione disposta in favore di un'altra impresa.
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