Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli - Andrea Scuderi - Pino
Zingale
Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
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Direzione scientifica di M.
Alessandra Sandulli e Andrea
Scuderi
16/11/2012
I poteri esercitati dall'agenzia delle entrate in presenza di reclamo
Nel nuovo istituto del reclamo, disciplinato dall'art. 17 bis D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, l'Agenzia delle Entrate è chiamata a svolgere una funzione che non è giurisdizionale (sebbene la relativa istanza debba presentare tutti gli elementi del ricorso), né di controllo (atteso che il suo esercizio è subordinato all'iniziativa del contribuente), ma che riveste i caratteri di quella che viene tradizionalmente considerata attività amministrativa di secondo grado (in quanto avente ad oggetto provvedimenti già adottati). Si tratta di una funzione che, come per il ricorso amministrativo, può definirsi "giustiziale" e che si colloca su un piano diverso dall'amministrazione attiva, atteso che gli elementi sulla base dei quali l'amministrazione deve pronunziarsi sono diversi da quelli che devono essere presi in considerazione in sede di emanazione dell'atto. Nell'esercizio di tale attività l'ufficio dovrà avere riguardo anche all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa, parametri di cui non si può tenere conto nell'esercizio del potere impositivo, che si sostanzia nella mera applicazione della norma tributaria.
AVVISO - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004,
n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128
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