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01/10/2015
ATTIVITÀ ECONOMICHE / Professioni liberali

Il Consiglio dell'Ordine forense ha cinque anni di tempo per sanzionare l'avvocato

In relazione agli illeciti disciplinari commessi dagli avvocati, il Consiglio dell'Ordine forense ha, dall'avvio dell'azione disciplinare, cinque anni di tempo per irrogare la sanzione.

E' quanto emerge dalla pronuncia oggi in rassegna emessa il 15 settembre scorso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
La Corte, ponendosi nel solco dei precedenti arresti giurisprudenziali, ha difatti affermato che la pretesa punitiva esercitata dal Consiglio dell'Ordine forense in relazione agli illeciti disciplinari commessi dai propri iscritti ha natura di diritto soggettivo potestativo che, sebbene di natura pubblicistica, resta soggetto a prescrizione dovendo escludersi che il termine di cui all'art. 51 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 possa intendersi come un termine di decadenza, insuscettibile di interruzione o di sospensione.
La previsione, da parte del citato art. 51 di un termine quinquennale di prescrizione, mentre delimita nel tempo l'inizio dell'azione disciplinare, vale anche ad assicurare il rispetto dell'esigenza che il tempo dell'irrogabilità della sanzione non venga protratto in modo indefinito, perché al procedimento amministrativo di inflizione della sanzione é da ritenere applicabile non già la regola dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione sancito dall'art. 2945, secondo comma, cod. civ., bensì quello dell'interruzione ad effetto istantaneo di cui al precedente art. 2943 cod. civ., con la conseguente idoneità interruttiva anche dei successivi atti compiuti dal titolare dell'azione disciplinare in pendenza del relativo procedimento.

Adriana Costanzo
ALLEGATO 1 Cassazione Civile - Sez. Unite - Sentenza 15 Settembre 2015, n. 18077
> Professioni - Avvocati - Illecito disciplinare - Sanzione - Tempo entro cui il COA può irrogare la sanzione - Individuazione
> In relazione agli illeciti disciplinari commessi dagli avvocati, il Consiglio dell'Ordine forense ha, dall'avvio dell'azione disciplinare, cinque anni di tempo per irrogare la sanzione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario Cicala - Primo Presidente -
Dott. Renato Rordorf - Presidente Sezione -
Dott. Vittorio Ragonesi - Rel. Consigliere -
Dott. Maria Margherita Chiarini - Consigliere -
Dott. Pietro Curzio - Consigliere -
Dott. Camilla Di Iasi - Consigliere -
Dott. Stefano Petitti - Consigliere -
Dott. Biagio Virgilio - Consigliere -
Dott. Alberto Giusti - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA N. 18077/2015
sul ricorso 9642-2015 proposto da:
B. P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 107, presso lo studio dell'avvocato Enrico Del Prato, che la rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 16/2015 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 10/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/07/2015 dal Consigliere Dott. Vittorio Ragonesi;
udito l'Avvocato Enrico Del Prato;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Umberto Apice, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l'Avvocato B. P. ha depositato ricorso, illustrato con successiva memoria, con il quale chiede la cassazione della sentenza del Consiglio Nazionale Forense, con la quale è stata confermata la decisione del COA di Verona, di applicazione nei suoi confronti della sanzione disciplinare della sospensione per quattro mesi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente lamenta,con il primo motivo, il mancato riconoscimento della prescrizione. Con il secondo motivo contesta vizi nella composizione del collegio del Consiglio dell'Ordine in relazione alla sottoscrizione del provvedimento disciplinare.
Con il terzo motivo prospetta, sotto il profilo dell'eccesso di potere, l'erronea ricostruzione dei fatti nonché l'eccessività della sanzione.
Il primo motivo è fondato.
Non è contestato in giudizio, e risulta dalla sentenza impugnata, che l'azione disciplinare innanzi al COA è iniziata il 12.3.07 e la decisione,depositata il 24.9.12, è stata notificata il 22.10.12, ancorchè la stessa rechi la data del 9.1.08.
La prescrizione applicabile al caso di specie é quella quinquennale ex art 51 vr. d.l. 1578/33 e la stessa deve ritenersi compiuta.
Occorre preliminarmente rammentare che la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte ha in ripetute circostanze affermato che la pretesa punitiva esercitata dal Consiglio dell'Ordine forense in relazione agli illeciti disciplinari commessi dai propri iscritti ha natura di diritto soggettivo potestativo che, sebbene di natura pubblicistica, resta soggetto a prescrizione dovendo escludersi che il termine di cui all'art. 51 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 possa intendersi come un termine di decadenza, insuscettibile di interruzione o di sospensione. La previsione, da parte del citato art. 51 di un termine quinquennale di prescrizione, mentre delimita nel tempo l'inizio dell'azione disciplinare, vale anche ad assicurare il rispetto dell'esigenza che il tempo dell'irrogabilità della sanzione non venga protratto in modo indefinito, perché al procedimento amministrativo di inflizione della sanzione é da ritenere applicabile non già la regola dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione sancito dall'art. 2945, secondo comma, cod. civ., bensì quello dell'interruzione ad effetto istantaneo di cui al precedente art. 2943 cod. civ., con la conseguente idoneità interruttiva anche dei successive atti compiuti dal titolare dell'azione disciplinare in pendenza del relativo procedimento.(Cass 1081/97; Cass 58/99; Cass 26182/06; Cass 16402/07).
Ciò posto,non risulta che nell'arco temporale compreso tra l'inizio del procedimento ( 12.3.07) ed il deposito della decisione del COA (24.9.12) ovvero della sua notifica (22.10.12) sia intervenuto alcun atto interruttivo.
Non può infatti ritenersi,come sostenuto nella sentenza impugnata, che abbia efficacia interruttiva la data (9.1.08) in cui la decisione sarebbe stata assunta, apposta in calce al provvedimento sanzionatorio.
A prescindere infatti dalla questione sulla quale si rinviene, in relazione alla normative antecedente alla entrata in vigore dell'art 5 comma 3 della Legge 247/12 (che ha espressamente previsto che l'interruzione della prescrizione avviene per effetto della notifica della decisione), un divergente orientamento giurisprudenziale circa l'effetto interruttivo della decisione disciplinare a prescindere dalla sua notifica (in senso positivo all'effetto interruttivo v. Cass SSUU 12176/02 contro Cass 538/77),é agevole osservare che,in ogni caso,anche a volere in via di ipotesi accedere alla prima tesi, il detto effetto interruttivo non si verifica alla data in cui la decisione é stata assunta (non essendo ciò avvenuto nel caso di specie pubblicamente), bensì da quella in cui é stata pubblicata poiché è solo da tale data che la decisione viene giuridicamente in esistenza.(Cass 5245/09).
Tale principio trova applicazione anche in relazione ai provvedimento amministrativi (quale é la decisione del COA) poiché questi vengono comunque ad esistenza nel momento in cui sono depositati presso l'Ufficio divenendo in tal modo conoscibili dai destinatari.
In conclusione quindi deve ritenersi che la prescrizione si sia nella fattispecie comunque verificata in quanto dall'inizio del procedimento disciplinare (12.3.07) a quello del deposito della decisione (24.9.12) il termine quinquennale risulta trascorso
Il motivo va pertanto accolto,restando assorbiti i restanti.
La sentenza impugnata va pertanto cassata e, sussistendo le condizioni di cui all'art 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito con annullamento del provvedimento disciplinare della sospensione per quattro mesi dalla attività professionale inflitto dal COA.
P. Q. M.
Accoglie il primo motivo del ricorso,assorbiti gli altri,cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito annulla il provvedimento disciplinare.
Roma, 21 luglio 2015.
 
IL PRESIDENTE
Mario Cicala
IL CONSIGLIERE EST.
Vittorio Ragonesi
 
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2015
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Paola Francesca Campoli


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