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Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
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Direzione scientifica di M.
Alessandra Sandulli e Andrea
Scuderi
16/04/2008
GIUSTIZIA
/ Reati
Il Sindaco che pone in essere condotte "mobbizzanti" nei confronti del dipendente comunale risponde di abuso d'ufficio
Importante pronuncia della sesta sezione penale della Cassazione, che, in linea con quanto accertato dai giudici di merito, ha ravvisato gli estremi del reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) nella condotta di un Sindaco comunale che, demansionando illegittimamente una propria dipendente (da direttrice di asilo ad ausiliaria del traffico), non aveva agito per un interesse pubblico ma al solo fine di danneggiare la parte lesa. Trattasi, in sostanza, dell'ennesimo approdo giurisprudenziale attraverso il quale il "mobbing", pur non trovando ancora esplicito e specifico collocamento nel nostro sistema normativo penale, finisce per essere inquadrato in una preesistente fattispecie penale.
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D.B.I. SRL - via B. Mattarella, n. 58 - 90011 Bagheria (PA) - P.IVA 04177320829 - Iscr. Trib. Palermo 41892 vol.343/165
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