Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli - Andrea Scuderi - Pino
Zingale
Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
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Direzione scientifica di M.
Alessandra Sandulli e Andrea
Scuderi
17/06/2009
GIUSTIZIA
/ Reati
Il certificato di compatibilità paesaggistica non estingue il reato se è subordinato alla realizzazione di nuove opere
Per gli interventi eseguiti su beni paesaggistici, entro il 30 settembre 2004, senza la preventiva autorizzazione amministrativa, la possibilità di usufruire del condono ambientale (art. 1 co. 37, L. n. 308/2004) - e della conseguente estinzione del reato - è legata al rilascio di una certificazione di compatibilità ambientale che abbia ad oggetto le opere originariamente realizzate, senza che la compatibilità possa essere subordinata alla esecuzione di nuovi lavori di tipo riparatorio (nella specie rivegetazione). Questo il principio enunciato dalla sentenza n. 19081/2009 della terza sezione penale della Cassazione.
AVVISO - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004,
n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128
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D.B.I. SRL - via B. Mattarella, n. 58 - 90011 Bagheria (PA) - P.IVA 04177320829 - Iscr. Trib. Palermo 41892 vol.343/165
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