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Zingale
Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
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Direzione scientifica di M.
Alessandra Sandulli e Andrea
Scuderi
19/07/2011
GIUSTIZIA
/ Reati
Il conferimento di supplenza non dovuta e la non configurabilità della truffa
L'insegnante che, pur trovandosi in una situazione di incompatibilità, accetta un incarico di supplenza temporanea, non solo ha diritto alla retribuzione per la prestazione effettivamente svolta, ma non commette neanche il reato di truffa. A tal fine, invero, mancherebbe - secondo la sentenza n. 25956/2011 della seconda sezione penale della Cassazione - l'elemento imprescindibile dell'ingiusto profitto.
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