Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli - Andrea Scuderi - Pino
Zingale
Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
Direzione scientifica di M.
Alessandra Sandulli e Andrea
Scuderi
15/10/2013
Il diritto all'informazione e all'accesso ai documenti amministrativi: garanzia di trasparenza nella Pubblica Amministrazione
Il principio di trasparenza e il diritto di accesso sono esaminati alla luce dei più recenti interventi legislativi che collegano il più ampio principio generale di trasparenza amministrativa all'attuazione del principio democratico e dei precetti costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla Nazione. L'art. 1 del decreto legislativo n. 33 del 2013 definisce la trasparenza pubblica come "condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali" che "integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di un'amministrazione aperta, al servizio del cittadino". In una nuova concezione dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e cittadini-utenti, la trasparenza "rileva, altresì, come dimensione principale" per la determinazione degli standards di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 286 del 1999, così come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 150 del 2009. L'accessibilità totale è in funzione di servizio agli utenti e, ancora, sul versante della collettività, in funzione di controllo sociale diffuso sull'operato delle amministrazioni. Normativa, quest'ultima, che si pone in controtendenza rispetto alla disposizione dell'art. 24 della l. n. 241 che limita l'accesso generalizzato. Sul piano processuale, la novità principale del decreto legislativo n. 33 del 2013 è l'introduzione nell'ordinamento di uno strumento specifico di tutela del diritto alla conoscibilità dell'azione amministrativa. Si tratta di una nuova forma di accesso, definito civico, che riconosce a chiunque il diritto di richiedere la pubblicazione di quei documenti, dati e informazioni per i quali è obbligatoria ma che, per qualsiasi motivo, le pubbliche amministrazioni non hanno provveduto a rendere pubblici sui propri siti istituzionali: un diritto di accesso, quindi, svincolato dai requisiti di legittimazione dell'accesso previsto dalla legge n. 241 del 1990, azionabile senza formalità, senza necessità di motivare l'istanza, senza dover dimostrare l'utilità dell'atto che si intende conoscere rispetto alle esigenze difensive del richiedente, ma fondato sul solo presupposto dell'inadempimento in cui l'amministrazione è incorsa rispetto agli obblighi di pubblicità.
AVVISO - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004,
n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128
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