Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli - Andrea Scuderi - Pino
Zingale
Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
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Direzione scientifica di M.
Alessandra Sandulli e Andrea
Scuderi
27/11/2013
In tema di fermo di beni mobili registrati
La disciplina vigente, a seguito delle ultime modifiche contenute nell'art. 52 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella L. 9 agosto 2013, n. 98, prevede, come primo atto del procedimento di iscrizione del fermo nel pubblico registro, una comunicazione preventiva da notificare al debitore ed ai coobbligati titolari di diritti reali su beni mobili registrati. Il termine per provvedere al pagamento ed evitare l'iscrizione del fermo è fissato in trenta giorni dalla notifica. Tale comunicazione costituisce atto impugnabile davanti agli organi del contenzioso tributario e come tale suscettibile di sospensione giudiziale. Non possono essere sottoposti al fermo i beni mobili registrati, di fatto strumentali, ancorché interamente ammortizzati, all'attività d'impresa, agricola o commerciale, ovvero all'esercizio di arti e professioni.
AVVISO - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004,
n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128
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D.B.I. SRL - via B. Mattarella, n. 58 - 90011 Bagheria (PA) - P.IVA 04177320829 - Iscr. Trib. Palermo 41892 vol.343/165
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