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Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
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Alessandra Sandulli e Andrea
Scuderi
08/05/2008
LAVORO E WELFARE
/ Tutele e garanzie
Infortunio sul lavoro e natura della responsabilità datoriale
La natura contrattuale della responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., comporta, in applicazione dell'art. 1218 c.c., che il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno, ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno. In tema di infortuni sul lavoro, la condotta del dipendente può comportare l'esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando essa presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento. Il comportamento imprudente del lavoratore, quando non presenti i caratteri estremi sopra indicati, può invece rilevare come concausa dell'infortunio, e in tal caso la responsabilità del datore di lavoro può essere proporzionalmente ridotta.
AVVISO - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004,
n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128
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