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22/06/2015
LAVORO E WELFARE / Professioni

L'Antitrust all'attacco del CNF inadempiente rispetto ad un suo precedente provvedimento

Il Garante della Concorrenza e del Mercato contesta al Consiglio Nazionale Forense l'inottemperanza ad un precedente provvedimento dell'Autorità con cui era già stata sanzionata la condotta anticoncorrenziale del CNF, giudicata limitativa della libertà degli avvocati di operare sul mercato.

Già nell'ottobre del 2014, l’Autorità aveva sconfessato l'impostazione del CNF secondo cui l'unica forma di pubblicità consentita agli avvocati sarebbe quella effettuata utilizzando siti con nomi di dominio propri, dovendosi, al contrario, ritenere deontologicamente scorretto l’utilizzo di siti messi a disposizione da terzi per svolgere la medesima attività. In particolare, l'attenzione del Garante si era appuntata alla natura restrittiva del parere del CNF n. 48/2012 che, secondo l'Authority, avrebbe introdotto “...una restrizione della concorrenza tra i professionisti sottoposti alla vigilanza del CNF, impedendo loro di utilizzare determinate piattaforme digitali per pubblicizzare i propri servizi professionali, anche con riguardo alla componente economica degli stessi [...]” e, pertanto, sarebbe limitativa dell' “...l’impiego da parte degli avvocati di un importante canale messo a disposizione dalle nuove tecnologie per la diffusione dell’informazione circa la natura e la convenienza dei servizi professionali offerti, potenzialmente in grado di raggiungere un ampio numero di consumatori sul territorio nazionale". L'uso di piattaforme telematiche (nella specie trattavasi di AmicaCard), infatti, "costituiscono un mezzo idoneo per fornire agli avvocati nuove opportunità professionali, offrendo loro una maggiore capacità di attrazione di clientela rispetto alle tradizionali forme di comunicazione pubblicitaria; inoltre, tali strumenti permettono agli avvocati di penetrare nuovi mercati, consentendo di mettere in concorrenza servizi offerti da professionisti anche geograficamente distanti tra loro. Gli avvocati, pur essendo iscritti presso uno specifico albo circondariale, possono liberamente esercitare la propria attività professionale sull’intero territorio nazionale, dovendo, esclusivamente nel caso di attività giudiziale, munirsi di un domiciliatario per ricevere la notifica degli atti processuali, laddove non abbiano una sede nel luogo dove si trova l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso.
Ebbene, con il provvedimento n. 25487, pubblicato nel Bollettino dell'Autorità n. 21 del 15 giugno 2015, l'Antitrust ha preso atto che non solo il CNF non ha adotatto alcuna misura concreta per rimuovere l’accertata situazione di lesione della concorrenza (il parere non è stato revocato ed è rimasto disponibile sul sito istituzionale), ma, fatto ancor più grave, avrebbe reiterato la condotta censurata, inserendo nel nuovo Codice Deontologico una disposizione che, nella sostanza, riproduce il contenuto del parere incriminato. Il riferimento è all'art. 35 del vigente Codice rubricato “Dovere di corretta informazione”, il quale al comma 9 prescrive che “L’avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso”, aggiungendo al comma 11 che “le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione” e stabilendo, infine, al comma 12 che “la violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura". Secondo l'Antitrust le disposizioni contenute nell’articolo 35 appena richiamato ripropongono sostanzialmente quanto contenuto nel parere n. 48/2012, giungendo a ritenere, al pari del parere, deontologicamente scorretto - e pertanto sanzionabile disciplinarmente - l’utilizzo di piattaforme digitali messe a disposizione degli avvocati da soggetti terzi per veicolare informazioni relative all’attività professionale, e finendo in tal modo, al pari del parere, per limitare di fatto “l’utilizzo di un canale promozionale e informativo attraverso il quale si veicola anche la convenienza economica della prestazione”. Così facendo il CNF avrebbe, quindi, reiterato l’infrazione alla concorrenza accertata e stigmatizzata con il precedente provvedimento sanzionatori, e ciò giustifica l'apertura di un nuovo procedimento.

Giovanni Longo
ALLEGATO 1 • Legislazione Nazionale - Autorità varie - Autorità Nazionale Anticorruzione 27 Maggio 2015, n. 25487


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