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Giudizio penale - Ricorso per cassazione penale - Difensore - Requisiti - Iscrizione all'apposito albo speciale - Necessità - Abilitazione all'esercizio della professione forense ottenuta in Spagna - Irrilevanza - Eccezioni - Conseguenze
Cod. Proc. Pen. , art. 593
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Il ricorso per cassazione, non proposto personalmente dall'imputato, deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale. Del tutto inconferente è l'abilitazione all'esercizio della professione forense ottenuta in Spagna se l'atto di gravame viene proposto dal difensore in qualità di avvocato iscritto in un albo nazionale, che esige, per poter esercitare il patrocinio dinanzi alla Corte Suprema, la speciale abilitazione derivante dall'iscrizione nell'albo. Se il difensore vuole valere la diversa abilitazione professionale conseguita in Spagna, deve dimostrare la sua iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati stabiliti di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 96/2001 (1), che postula, per l'esercizio del patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati cassazionisti prevista dall'art. 9 del suddetto D.Lgs. n. 96/2001, il cui testo normativo - emanato in attuazione della Direttiva 98/5/CE - ha ridisegnato l'intera disciplina della materia relativa all'esercizio della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, superando il precedente disposto dell'art. 8, L. n. 31/1982 evocato dalla ricorrente. Tale causa di inammissibilità integra un vizio originario dell'atto, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita che osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione, anche quando si tratti di un appello che deve essere qualificato come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568 co. 5, Cod. Proc. Pen. (trattandosi del solo mezzo ordinario di impugnazione esperibile avverso le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda, dichiarate inappellabili dall'art. 593 comma 3 del codice di rito), e che non può essere sanato nemmeno dal successivo conseguimento da parte del difensore della specifica abilitazione richiesta, né dai motivi nuovi che fossero presentati da un difensore cassazionista (ovvero dall'imputato personalmente) dopo la scadenza del termine per impugnare (2).
(1) Cass. Civ., SS.UU., 22-12-2011 n. 28340.
(2) Cass., sez. I, 27-6-2013 n. 33272.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Severo Chieffi - Presidente -
Dott. Luigi Pietro Caiazzo - Consigliere -
Dott. Antonella Patrizia Mazzei - Consigliere -
Dott. Enrico Giuseppe Sandrini - Rel. Consigliere -
Dott. Giacomo Rocchi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA N. 25210/2015
sul ricorso proposto da:
G. R. N. IL X avverso la sentenza n. 651/2013 TRIBUNALE di TERAMO, del 21/02/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/05/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giuseppe Corasanti che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Uditi difensor Avv. Povia, che si riporta alla sentenza depositata dall'imputata. del 27/06/2013, Rv. 256998).
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata il 21.02.2014 il Tribunale di Teramo ha condannato l'imputata Giandomenico Rosanna alla pena di euro 200 di ammenda, oltre al risarcimento del danno (e alla rifusione delle spese) in favore delle persone offese costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio civile, per il reato di molestie e disturbo alle persone ex art. 660 cod. pen. commesso col mezzo del telefono nel periodo dal 15 aprile al 28 luglio 2011.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore dell'imputata avv. Graziano Benedetto, chiedendo l'annullamento o la riforma della sentenza impugnata e l'assoluzione della Giandomenico con le formule indicate nell'atto di gravame, nonché in subordine la riduzione della pena, la non menzione della condanna e l'azzeramento del risarcimento del danno, per i motivi ivi indicati.
3. Con successiva memoria in data 18.11.2014 da lei sottoscritta personalmente, l'imputata ha dedotto la sussistenza dell'abilitazione del difensore a proporre ricorso per cassazione, in quanto iscritto all'ordine degli avvocati di Foggia e nel collegio de advocat di San Feliu de Llobregat, abilitato all'esercizio della professione forense innanzi al Tribunale supremo spagnolo; con ulteriore memoria del 19.02.2015 l'imputata ha dedotto motivi aggiunti d'impugnazione e svolto argomenti illustrativi delle originarie censure.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per l'assorbente ragione che l'impugnazione è stata proposta con atto sottoscritto da un difensore (l'avv. Graziano Benedetto del Foro di Foggia) che non risulta iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
2. Occorre ribadire che il ricorso per cassazione che non sia proposto personalmente dall'imputato (ipotesi che non ricorre nel caso di specie) deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613 comma 1 cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale: la relativa causa di inammissibilità integra un vizio originario dell'atto, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e che osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione, anche quando si tratti, come nel caso in esame, di un appello che deve essere qualificato come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568 comma 5 cod. proc. pen. (trattandosi del solo mezzo ordinario di impugnazione esperibile avverso le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda, dichiarate inappellabili dall'art. 593 comma 3 del codice di rito), e che non potrebbe essere sanato nemmeno dal successivo conseguimento da parte del difensore della specifica abilitazione richiesta, né dai motivi nuovi che fossero presentati da un difensore cassazionista (ovvero dall'imputato personalmente) dopo la scadenza del termine per impugnare (Sez. 1 n. 33272 del 27/06/2013, Rv. 256998).
Del tutto inconferenti a superare la suddetta ragione di inammissibilità del ricorso sono le argomentazioni svolte dall'imputata nella memoria in data 18.11.2014, con particolare riguardo all'allegata abilitazione dell'avv. Graziano Benedetto all'esercizio della professione forense in Spagna per effetto della sua iscrizione nel collegio de advocat di San Feliu de Llobregat, e ciò per l'assorbente e decisivo motivo che l'atto di gravame è stato proposto dal difensore in qualità di avvocato iscritto nell'albo del Foro di Foggia, ciò che esige, per poter esercitare il patrocinio dinanzi a questa Corte Suprema, la speciale abilitazione derivante dall'iscrizione nell'albo indicato nell'art. 613 comma 1 del codice di rito; se il difensore avesse inteso far valere la diversa abilitazione professionale conseguita in Spagna, d'altronde, avrebbe dovuto dimostrare la sua iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati stabiliti di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 96 del 2001 (Sez. Un. civili n. 28340 del 22/12/2011, Rv. 620151), che postula, per l'esercizio del patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati cassazionisti prevista dall'art. 9 del suddetto D.Lgs. n. 96 del 2001, il cui testo normativo - emanato in attuazione della direttiva 98/5/CE - ha ridisegnato l'intera disciplina della materia relativa all'esercizio della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, superando il precedente disposto dell'art. 8 legge n. 31 del 1982 evocato dalla ricorrente.
3. Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione pecuniaria che si stima equo quantificare in 1.000 euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso il 7/05/2015 Così deciso il 7/05/2015
IL PRESIDENTE
Severo Chieffi
IL CONSIGLIERE EST.
Enrico Giuseppe Sandrini
Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2015
IL CANCELLIERE
Stefania Faiella