Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli - Andrea Scuderi - Pino
Zingale
Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
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Direzione scientifica di M.
Alessandra Sandulli e Andrea
Scuderi
13/10/2010
L'attività dei deputati regionali soggetta al controllo contabile della Corte dei conti (nota a Corte Cost. n. 337/2009)
L'insindacabilità dei deputati regionali va riferita alle funzioni legislative, di indirizzo politico e di controllo, di autorganizzazione interna, nonché a quelle aggiuntive determinate dal legislatore nazionale, mentre rimane pienamente sindacabile l'esercizio di altre e diverse funzioni amministrative, determinate dalle varie fonti regionali; nessuna fonte regionale può introdurre nuove cause di esenzione dalla responsabilità penale, civile o amministrativa, trattandosi di materia riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e che tale principio vale anche per le Regioni ad autonomia speciale. L'attività svolta dalla Commissione legislativa non può essere ricondotta a «funzioni direttamente strumentali all'esercizio della funzione legislativa» e neppure alla «funzione di controllo e direzione (lato sensu) politica», rientrante nell'alveo della insindacabilità. Pertanto, tale attività di carattere amministrativo sfugge all'insindacabilità garantita dall'art. 6 dello Statuto ai deputati regionali, e conseguentemente è soggetta alla giurisdizione contabile.
AVVISO - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004,
n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128
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