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11/03/2010
GIUSTIZIA / Giudizio penale

L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non prova la conoscenza effettiva del procedimento da parte dell'imputato contumace

Continua il, pur tormentato, percorso giurisprudenziale volto a rendere compatibile la disciplina interna sul processo penale contumaciale con le vincolanti indicazioni provenienti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e, parzialmente, recepite dal nostro legislatore con la riforma del 2005 sull'art. 175 c.p.p. Dopo il recente intervento della Corte costituzionale (n. 317/2009), questa volta il tassello è stato fissato dalla Corte di Cassazione, che ha perentoriamente ribadito come la conoscenza effettiva del procedimento, da parte dell'imputato contumace, non possa essere ricavata, in via presuntiva, dal fatto che lo stesso abbia eletto il domicilio presso il suo difensore di ufficio. E come, pertanto, siffatta presunzione non possa, da sola, legittimare il diniego della richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza irrevocabile avanzata dall'imputato contumace.

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