REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario Gentile - Presidente -
Dott. Piercamillo Davigo - Consigliere -
Dott. Giovanni Diotallevi - Rel. Consigliere -
Dott. Luigi Agostinacchio - Consigliere -
Dott. Marco Maria Alma - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA N. 945/2016
sul ricorso proposto da:
T. S. nato il ...omissis... avverso la sentenza n. 2340/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del 4 dicembre 2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 7 ottobre 2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Diotallevi.
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Massimo Galli che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito per la parte civile l'avv ...omissis...
Udito il difensore avvovato Paolo Botasso del foro di Salerno di fiducia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO
T. S. ricorre avverso la sentenza, in data 4 dicembre 2014, della Corte d'appello di Torino, con cui è stata confermata la condanna per i reati di cui agli artt. 643 e 640 cod. pen., e chiedendone l'annullamento, lamenta:
a)la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi essenziali dei reati in base ai quali è stata affermata la sua responsabilità,basata esclusivamente sui risultati di una perizia che ha dichiarato "circonvenibile " la persona offesa, pur in assenza di una malattia psichiatrica;
b) e deduce altresì l'erronea applicazione della legge penale che ha ritenuto il concorso tra i due reati di truffa e circonvenzione di incapace, che non hanno alcun rapporto di specialità ed anzi si escludono a vicenda, in particolare come nel caso in esame riguardano un medesimo fatto. In sostanza la condizione di circonvenibilità della parte offesa de ve ritenersi assorbire la possibilità di configurare il reato di truffa;
c) sottolinea infine l'erroneità delle valutazioni operate con riferimento alle dichiarazioni della parte offesa in base alle quali è stato basato il giudizio di colpevolezza, al di là di ogni ragionevole dubbio.
RITENUTO IN DIRITTO
IL ricorso è fondato limitatamente al motivo dedotto alla lettera b). Osserva la Corte che la norma incriminatrice di cui all'art. 643 cod. pen., non specificando le modalità della condotta dell'agente concretanti l'abuso, non esige che la qualità dell'azione raggiunga il livello dei cd. artifici o raggiri, e pur tuttavia non li esclude; conseguentemente, se l'agente pone in essere atti e/o comportamenti che possano ricomprendersi alternativamente nelle due categorie, il fatto rimane pur sempre punibile per il delitto di circonvenzione di incapace e non per quello di truffai in particolare se il fatto copre un arco temporale unitario e ben definito, caratterizzato complessivamente dalla presenza di una condizione di deficienza psichica, intesa come minorazione della sfera volitiva e intellettiva, che renda facile la suggestionabilità della vittima e ne diminuisca i poteri di difesa contro le insidie altrui, e che, di conseguenza, marginalizza concettualmente, al suo interno, l'emersione di situazioni specifiche, con una propria autonomia fattuale, dove l'attività induttiva abbia potenzialmente assunto anche i caratteri dell'artificio o del raggiro.
Questa conclusione peraltro chiarisce l'infondatezza del motivo di cui al capo a); essa, infatti, appare compatibile con la costante giurisprudenza che ritiene sufficiente ad integrare lo stato della deficienza psichica anche la minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione, come deve ritenersi essere avvenuto nel caso di specie (si veda la valutazione operata dai giudici di merito in ordine alle dichiarazioni della p.o. e dei testi esaminati, e la ricostruzione della personalità della stessa, anche con riferimento agli esiti peritali, v. pag. 6 della sentenza d'appello). Le valutazioni dei giudici di merito fanno riferimento dunque, con valutazione esente da censure logico - giuridiche, ad una condizione di soggezione psicologica, e alla realizzazione da parte dell'imputata di un approfittamento della parte offesa, attraverso un atteggiamento ricattatorio e di induzione a disposizioni di liberalità
in suo favore, con grave pregiudizio economico della medesima persona offesa, assolutamente ingiustificate e non giustificabili con riferimento al preteso rapporto affettivo che avrebbe legato l'imputata alla stessa parte offesa (v. ex plurimis Cass., sez. II, 5 marzo 2010, CED 247463; Cass., sez. n, 23 settembre 2009, n. 18644, CED 244448). Ed occorre precisare che con riferimento alla prova dell'induzione, la giurisprudenza ha precisato che la stessa non richiede necessariamente la dimostrazione di episodi specifici,che nel caso di specie pure ci sono stati,come ad esempio nella vicenda dell'acquisto dell'autovettura, ben potendo il convincimento sul punto essere fondato su elementi indiretti e indiziari, cioè risultare da elementi precisi e concordanti come la natura degli atti compiuti e il pregiudizio da essi derivante (Sez. 2, Sentenza n. 17415 del 23 gennaio 2009 Ud. (dep. 23 aprile 2009 ) Rv. 244343). In sostanza le condotte di abuso e di induzione possono consistere rispettivamente in qualsiasi pressione morale idonea al risultato avuto di mira dall'agente e in tutte le attività di sollecitazione e suggestione capaci di far sì che il soggetto passivo presti il suo consenso al compimento dell'atto dannoso (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 31320 del 1° luglio 2008 Ud. (dep. 25 luglio 2008 ) Rv. 240658), fino ad arrivare alla realizzazione di veri e propri artifici o raggiri.
Ciò premesso, in relazione alle censure relative al motivo sub c) la Corte rileva in realtà, si favorevole alla legittimità; si una valutazione una motivazione che, in apparenza si deducono vizi della motivazione ma, prospetta una valutazione delle prove diversa e più ricorrente, ciò che non è consentito nel giudizio di prospettano, cioè, questioni di mero fatto che implicano di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte, come quella del provvedimento impugnato che, pertanto, supera il vaglio di legittimità (Cass. sez. IV, 2 dicembre 2003, Elia ed altri, 229369; SU n. 12/2000, Jakani, rv 216260), come emerge dal riferimento, alla documentazione relativa all'onerosità delle elargizioni, alle precarie condizioni psichiche della vittima X, al comportamento della prevenuta caratterizzato da una pressione consapevole sulla sproporzionate richieste per Tale ultimo motivo deve parte offesa per indurlo ad accedere alle le più diverse causali ritenersi pertanto inammissibile.
Alla luce delle suesposte considerazioni la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 640 cod. pen., perché assorbito nella condotta del reato di cui all'art. 643 cod. pen. (capo a), con conseguente eliminazione della relativa pena di mesi tre di reclusione ed euro 500,00 di multa. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 640 cod. pen., perché assorbito nella condotta del reato di cui all'art. 643 cod. pen. (capo a), ed elimina la relativa pena di mesi tre di reclusione ed euro 500,00 di multa; rigetta nel resto il ricorso.
Roma, li 7 ottobre 2015
IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE EST
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2016
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Claudia Pianelli