Direzione scientifica di
Andrea Scuderi - Pino
Zingale
Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli

Direzione scientifica di M.
Alessandra Sandulli e Andrea
Scuderi
30/05/2008
GIUSTIZIA
/ Responsabilità
La doverosità dell'intervento richiesto al medico di guardia è sindacabile dal giudice di merito
Senza contraddire vetusti, ma ancora validi precedenti, la Cassazione esclude che il medico di guardia debba rispondere del reato di omissione di atti di ufficio sol perché rifiuti di visitare un paziente. Ciò non toglie, però, che la valutazione che induce il medico a non intervenire sia suscettibile di sindacato da parte del giudice penale, il quale deve verificare se il rifiiuto rientri nella discrezionalità del sanitario o costituisca, piuttosto, manifestazione di arbitrio o colpevole inerzia.
AVVISO - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004,
n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128
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D.B.I. SRL - via B. Mattarella, n. 58 - 90011 Bagheria (PA) - P.IVA 04177320829 - Iscr. Trib. Palermo 41892 vol.343/165
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