Direzione scientifica di
Andrea Scuderi - Pino
Zingale
Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
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Direzione scientifica di M.
Alessandra Sandulli e Andrea
Scuderi
29/11/2011
GIUSTIZIA
/ Giudizio penale
La motivazione sul pericolo di recidiva assorbe quella sulla possibile futura sospensione condizionale della pena irroganda
Chiamate a decidere in merito alla diversa questione controversa in tema di truffa e frode fiscale, le Sezioni unite, con la sentenza del 28 ottobre 2010 - 19 gennaio 2011, n. 1235, Giordano ed altri, hanno anche affermato che "la ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato (art. 274, comma primo, lett. c, cod. proc. pen.) esime il giudice dal dovere di motivare sulla prognosi relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena". Si è, in proposito, osservato che la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è indefettibilmente correlata ad una favorevole previsione in ordine alle future condotte del condannato, senz'altro incompatibile con il giudizio di sussistenza del pericolo di recidiva.
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