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29/07/2008
GIUSTIZIA
/ Giudizio penale
La pena detentiva sostituita in pena pecuniaria non può comportare la revoca della sospensione condizionale
La prima sezione penale della Cassazione, attenendosi al dato letterale dell'art. 57 L. n. 689/1981, esclude che la pena pecuniaria derivante da sostituzione della pena detentiva (art. 53 L. n. 689/1981) possa giustificare la revoca della sospensione condizionale (art. 168 c.p.). L'assunto, per quanto dotato di valida base testuale, si pone in contrapposizione con un precedente orientamento della stessa Cassazione volto a privilegiare il perseguimento della ratio dell'istituto sospensivo. È forse l'ora che intervengano le sezioni unite.
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D.B.I. SRL - via B. Mattarella, n. 58 - 90011 Bagheria (PA) - P.IVA 04177320829 - Iscr. Trib. Palermo 41892 vol.343/165
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