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Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
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Direzione scientifica di M.
Alessandra Sandulli e Andrea
Scuderi
07/05/2012
GIUSTIZIA
/ Penale
La pronunzia della sentenza assolutoria di primo grado determina la deroga all'applicazione retroattiva della prescrizione più favorevole ex L. n. 251/2005
Dopo l'intervento della Corte costituzionale nel 2006 (sent. n. 393) e l'intervento nel 2009 (sent. n. 47008) delle Sezioni unite penali, queste ultime tornano a pronunciarsi sui limiti all'applicazione retroattiva dei termini di prescrizione più favorevoli introdotti dalla L. n. 251/2005 (c.d. legge ex Cirielli), stabilendo che per "pendenza in grado di appello" deve intendersi la pronunzia della sentenza di primo grado, a prescindere dal fatto che il suo esito sia di condanna o di assoluzione e al di là della presentazione o meno dell'atto di impugnazione.
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D.B.I. SRL - via B. Mattarella, n. 58 - 90011 Bagheria (PA) - P.IVA 04177320829 - Iscr. Trib. Palermo 41892 vol.343/165
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