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Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli e Andrea Scuderi
05/09/2014

La ricerca della razionalità interordinamentale nel processo di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale: brevi note...

Con la sentenza n. 11226/2014, la prima sezione della Corte di Cassazione ha ribadito, da una parte, che dal fatto che la domanda di divorzio presenti una causa petendi e un petitum diversi dall'istanza di nullità matrimoniale, ne deriva che gli eventi processuali scaturenti dalla prima domanda non ostano ex se alla delibazione della pronunzia ecclesiastica, salvo il (solo) caso che, a conclusione di quegli stessi eventi, si formi uno specifico giudicato sull'esistenza e la validità del vincolo. Dall'altra, la sezione ha confermato che al predetto risultato della delibazione non è indefettibilmente d'ostacolo, altresì, il fatto che la pronunzia delibanda sia stata emessa per un motivo non previsto dall'ordinamento italiano come causa di nullità, i.e. - nel caso de quo - l'esclusione da parte d'un coniuge del "bonum prolis", laddove risulti che tale esclusione, ancorché unilaterale, fosse conosciuta o, comunque, conoscibile con l'uso della normale diligenza da parte dell'altro coniuge; e ciò dal momento che rebus sic stantibus può dirsi comunque preservato il principio basilare per l'ordinamento civile della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. A margine della pronunzia, si rassegnano alcune brevi notazioni sulle coordinate normative e i principi fondamentali richiamati nell'occasione dai giudici della Cassazione; e soprattutto sul peculiare approccio ermeneutico da questi seguito, che appare volto a tener conto dell'esigenza cruciale, sottesa al sistema pattizio, a che gli operatori statali del diritto, nell'applicare la relativa normativa, tendano quanto più possibile a preferire l'adozione di soluzioni ispirate al contemperamento ragionevole degli interessi ordinamentali "capitali" evocati da ciascuna delle Parti nell'Accordo di Villa Madama (e relativo Protocollo addizionale).

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