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Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli e Andrea Scuderi
07/02/2012
GIUSTIZIA / Giudizio penale

La richiesta di perizia psichiatrica non è inconciliabile con il rito abbreviato incondizionato

L'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'imputato non rientra in quell'ambito di disponibilità della prova dal quale dipende la differenza tra rito abbreviato condizionato e rito abbreviato incondizionato. Esso, al contrario, indipendentemente dall'iniziativa che, sul punto, assume la parte, costituisce una verifica doverosa e permanente per il giudice che decide con le forme dell'abbreviato, sia nel giudizio di primo grado che in quello di appello. Ne deriva che nulla vieta all'imputato che non ha condizionato la sua richiesta di rito speciale ad alcuna integrazione probatoria, di richiedere, in un momento successivo, una perizia psichiatrica sul suo stato di mente all'epoca del fatto-reato o sulla sua capacità di partecipare coscientemente al processo.

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