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25/01/2008
DIRITTI CIVILI E POLITICI
/ Cittadinanza
La sentenza penale di patteggiamento non è ostativa alla concessione della cittadinanza italiana
La Cassazione civile si discosta consapevolmente dai più recenti arresti giurisprudenziali della Cassazione penale diretti ad ampliare gli "effetti secondari" della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), affermando che tale pronuncia è inidonea a determinare la preclusione all'acquisto della cittadinza stabilita dall'art. 6, n. 1, lettera b, della legge n. 91 del 1992: condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione. In vero, la ratio di detta preclusione è quella di impedire l'acquisto della cittadinanza da parte di soggetto di non specchiata condotta civile e morale, ciò che - ritiene la prima sezione della Cassazione civile - postula una valutazione negativa della personalità del richiedente. Valutazione che, a sua volta, non può che derivare da una vera e propria sentenza di condanna, la sola che contiene un completo accertamento di responsabilità e giudica la colpevolezza dell'imputato. La sentenza, per quanto razionalmente ancorata a precisi dati testuali e logicamente argomentata, introduce ulteriori elementi di disomogeneità interpretativa nella mai sopita questione relativa alla natura giuridica della sentenza di patteggiamento, così da rendere ancora più evidente l'esigenza di un intervento chiarificatore del legislatore.
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