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22/03/2016
GIUSTIZIA / Organizzazione

Le nuove frontiere della magistratura onoraria

Superamento dell'attuale distinzione tra giudici onorari di tribunale e giudici di pace ed applicazione non stabile del giudice onorario di pace nel disegno di legge delega in atto sottoposto al vaglio delle Camere.

Il Governo sta per ricevere dalle Camere il compito di varare la riforma organica della magistratura onoraria. Nel disegno di legge delega - del quale ci siamo già occupati con le notizie correlate - c'è anche l'ambizioso obiettivo del superamento dell'attuale distinzione tra giudici onorari di tribunale e giudici di pace, i quali saranno tutti denominati "giudici onorari di pace" e confluiranno tutti nell'ufficio del giudice di pace.

Casi tassativi, eccezionali e contingenti
Dopo essere stato ufficialmente investito dal Parlamento, il Legislatore delegato dovrà altresì prevedere i casi tassativi, eccezionali e contingenti nei quali il Presidente del tribunale potrà procedere all'applicazione non stabile del giudice onorario di pace, che abbia maturato il primo quadriennio, quale componente del collegio giudicante civile e penale. Tutto questo, si legge nel testo sottoposto al vaglio delle Camere, solo in presenza di una significativa scopertura dei posti di magistrato ordinario previsti dalla pianta organica del tribunale ordinario e del numero dei procedimenti assegnati ai magistrati ordinari oppure del numero di procedimenti rispetto ai quali è stato superato il termine ragionevole (L. n. 89/2001).

Esclusioni
In ogni caso, il giudice onorario di pace non potrà essere applicato quale componente del collegio giudicante delle sezioni specializzate.

Altre applicazioni
Il giudice onorario di pace che abbia maturato il primo quadriennio potrà, anche qui nei casi tassativi indicati dalla legge, essere applicato per la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario.
Resterà in ogni caso esclusa la possibilità che il giudice onorario di pace possa essere applicato per la trattazione dei procedimenti, ovvero per l'esercizio delle funzioni, indicati nel terzo comma dell'articolo 43-bis dell'ordinamento giudiziario di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché per la trattazione dei procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie.
Ricordiamo che la richiamata disposizione dell'ordinamento giudiziario è previsto che non siano affidati ai giudici onorari:
a) nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio;
b) nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonchè la trattazione di procedimenti relativi a reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva superiore a quattro anni di reclusione, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale.

Camillo Scaduto
ALLEGATO 1 Legislazione Nazionale - Atti Parlamentari e del Governo 01 Gennaio 1970, n. 1738


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