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Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
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Direzione scientifica di M.
Alessandra Sandulli e Andrea
Scuderi
30/05/2012
GIUSTIZIA
/ Giudizio penale
Le sezioni unite si pronunciano sugli effetti estensivi dell'impugnazione cautelare reale ai non impugnanti
Chiamate a decidere se l'omessa trasmissione al Tribunale del riesame, nel termine di cinque giorni dall'avviso, di alcuni degli atti posti a fondamento della richiesta di misura cautelare reale ne comporti l'inefficacia sopravvenuta o se, invece, il Tribunale possa richiedere all'autorità procedente l'invio degli atti mancanti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, senza aver fornito risposta al suesposto quesito, hanno affrontato, in via prodromica, la questione dell'effetto estensivo, nei confronti dei ricorrenti, dell'accoglimento, da parte di una Sezione semplice di della Suprema Corte, dell'impugnazione proposta da uno solo dei coindagati avverso una precedente ordinanza emessa nell'ambito dello stesso procedimento e riguardante tutti gli indagati, ritenendo applicabile nel caso di specie il principio a suo tempo fissato dalla giurisprudenza del Vertice della legittimità in tema di misure cautelari reali, secondo cui l'estensione degli effetti favorevoli della decisione si verifica a condizione che detta decisione non sia fondata su "motivi personali" dell'impugnante e che il procedimento stesso sia sorto e si sia svolto in modo unitario e cumulativo.
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