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08/03/2012
GIUSTIZIA
/ Giudizio civile
Legge Pinto "chimera": per Caltanissetta è ragionevole un fallimento che duri 12 anni (?)
Ci era stato raccontato che il legislatore aveva edificato con la legge n. 89 del 2001 uno strumento di riparazione per quella che rappresenta ormai ineludibilmente la "metastasi" del sistema giuridico e sociale del nostro Paese: l'irragionevole durata dei processi. Ci era stato altresì raccontato che per evitare le "esose" condanne promanate dalla Corte di Strasburgo le Corti d'appello nazionali avrebbero funzionato da rimedi interni garantendo standards di tutela - dei diritti dell'uomo - prossimi a quella giurisprudenza tanto esaltata dalla Corte costituzionale e dalla letteratura giuridica. Ebbene ci era stato mentito. Con il Decreto che si segnala al lettore non è difficile accorgersi come il rimedio previsto dalla ben nota legge Pinto altro non sia che una "chimera", una forma di umiliazione processuale per il ricorrente (cittadino) nonché per il suo difensore. Di fronte a durate stratosferiche del processo (o procedura che sia) le Corti d'Appello si trincerano dietro apparati motivazionali che non possono passare inosservati. Affermare - come affermato dalla Corte di Appello di Caltanissetta - che sia ragionevole che una procedura fallimentare possa durare per ben 12 anni a noi pare un'affermazione censurabile sotto ogni profilo, sia giuridico (e difatti la Corte di Cassazione ha segnato il limite non valicabile dei 7 anni per le procedure complesse) oltre che sociale ed economico giacchè il rischio è quello di far passare sottotraccia l'idea che una procedura concorsuale che si protragga per ben 12 anni sia ragionevole e accettabile in uno Stato di diritto.
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