Direzione scientifica di
Andrea Scuderi - Pino
Zingale
Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
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Direzione scientifica di M.
Alessandra Sandulli e Andrea
Scuderi
26/06/2008
LAVORO E WELFARE
/ Lavoro privato
Licenziamento illegittimo, invito alla ripresa del servizio e termini per la presentazione del lavoratore
Una volta annullato il licenziamento illegittimo e ordinata la reintegrazione, la disposizione del quinto comma dell'art. 18 della L. n. 300/1970 richiede, per evitare la risoluzione del rapporto, la ripresa del servizio o la richiesta dell'indennità sostitutiva nel termine di trenta giorni rispettivamente dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro o dal deposito della sentenza. Nel primo caso, qualora il lavoratore abbia comunicato la propria accettazione dell'invito di riprendere il servizio, il rapporto di lavoro non si risolverà al trentesimo giorno dal suddetto invito soltanto nel caso in cui sia comprovabile l'esistenza di una causa di forza maggiore o sussista un legittimo impedimento alla ripresa del servizio (quale, ad esempio, una malattia o un infortunio). L'omessa indicazione, nella comunicazione datoriale, del giorno e dell'ora è conforme alla previsione del dettato legislativo, con facoltà del lavoratore di riprendere servizio in qualsiasi giorno ricompreso fra il primo ed il trentesimo, mentre non sarebbe consentito al datore di lavoro di limitare tale facoltà con l'indicazione di un giorno determinato.
AVVISO - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004,
n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128
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