Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli - Andrea Scuderi - Pino
Zingale
Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
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Direzione scientifica di M.
Alessandra Sandulli e Andrea
Scuderi
10/02/2017
LAVORO E WELFARE
/ Licenziamento
Mancato superamento del periodo di prova: licenziamento nullo in caso di motivo illecito
La valutazione datoriale in ordine all'esito della prova è ampiamente discrezionale, sicché la prova da parte del lavoratore dell'esito positivo dell'esperimento non è di per sé sufficiente ad invalidare il recesso, assumendo rilievo tale circostanza se ed in quanto manifesti che esso è stato determinato da motivi diversi. Precisamente, il licenziamento è nullo tutte le volte che il lavoratore ritenga e sappia dimostrare l'imputabilità del licenziamento ad un motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione del patto di prova.
AVVISO - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004,
n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128
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