Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli - Andrea Scuderi - Pino
Zingale
Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
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Direzione scientifica di M.
Alessandra Sandulli e Andrea
Scuderi
02/11/2011
GIUSTIZIA
/ Giudizio penale
Nel procedimento di riesame il difensore ha il diritto di ascoltare i files audio, ma non può attendere che il P.M. glielo comunichi
La Cassazione penale, ribadendo che nel procedimento di riesame delle misure cautelari personali la difesa dell'indagato ha il diritto di accedere direttamente ai files audio delle intercettazioni di comunicazioni (telefoniche o ambientali), non dovendosi "accontentare" della lettura dei brogliacci redatti dalla polizia giudiziaria, precisa, però, che, al fine di esercitare siffatto diritto, il difensore ha l'onere di recarsi nella segreteria del pubblico ministero per verificare personalmente se la sua richiesta di consultazione delle conversazioni sia stata già accolta e possa essere eseguita. Al riguardo, invero, al pubblico ministero non spetterebbe alcun obbligo di comunicazione.
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D.B.I. SRL - via B. Mattarella, n. 58 - 90011 Bagheria (PA) - P.IVA 04177320829 - Iscr. Trib. Palermo 41892 vol.343/165
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