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12/03/2015
LAVORO E WELFARE / Professioni

Non hai ancora il POS? Ti sospendo dall'Albo fino a quando non ce l'hai!

Un Ddl comunicato alla Presidenza del Senato prevede il completamento della disciplina sull'obbligo di installazione del POS.

Il Ddl n. 1747 “Disposizioni relative all'obbligo per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di dotarsi di adeguati strumenti di pagamento elettronici per pagamenti superiori ai 30 euro” comunicato alla Presidenza del Senato il 22 gennaio scorso, prevede una sanzione pari a 500 euro nell’ipotesi di omessa installazione del POS, sanzione che può raddoppiare se, a seguito di controlli della Guardia di Finanza, il professionista non provvede ad adeguarsi con l’installazione del POS.
Come noto, infatti, l'articolo 15 del D.L. n. 179/2012 ha disposto dallo scorso 30 giugno, che tutti i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e prestazioni di servizi professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti attraverso carte di debito. Tale Decreto-legge però non costringe di fatto a dotarsi dello strumento di pagamento elettronico, bensì dà facoltà ai clienti privati di poter pagare con il bancomat le fatture superiori ai 30 euro, non prevedendo alcuna sanzione in caso di non adeguamento.
Con il suindicato Ddl si vuole intervenire per colmare tale lacuna in due modi: incentivando e sanzionando. L’articolo 1 del Ddl in parola prevede, infatti, che i soggetti che effettueranno l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, se utilizzeranno quale forma di pagamento gli strumenti elettronici avranno diritto ad agevolazioni fiscali consistenti nella detrazione dall'imponibile reddituale del costo percentuale di ciascuna transazione eseguita per il tramite dei suddetti strumenti di pagamento. Di contro, l’articolo 2 prevede, invece, l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad euro 500, con obbligo di adeguarsi alle vigenti previsioni normative in materia entro trenta giorni dalla notifica della sanzione stessa, ed inoltre, dispone che qualora il soggetto sanzionato non provveda a dotarsi di strumenti di pagamento elettronici secondo la normativa vigente o a darne comunicazione, sarà irrogata a suo carico una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'importo della sanzione.
Infine, se ancora il soggetto non dovesse adeguarsi il Ddl in parola prevede, infine, (come se non bastasse!) che sarà disposta, da parte della Guardia di Finanza, la sospensione dell'attività professionale e commerciale sino al completo adeguamento alla normativa in materia.

Roberto Martorana
ALLEGATO 1 • Legislazione Nazionale - Atti Parlamentari e del Governo 22 Gennaio 2015, n. 1747
DISEGNO DI LEGGE
22 gennaio 2015
 
Disposizioni relative all'obbligo per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di dotarsi di adeguati strumenti di pagamento elettronici per pagamenti superiori.
 
Art. 1
 
Benefici fiscali derivanti dall'uso di strumenti di pagamento elettronici
 
1. I soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, che, in adempimento dei commi 4 e 5 dell'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, utilizzano quale forma di pagamento gli strumenti elettronici di cui ai medesimi commi 4 e 5, hanno diritto ad agevolazioni fiscali consistenti nella detrazione dall'imponibile reddituale del costo percentuale di ciascuna transazione eseguita per il tramite dei suddetti strumenti di pagamento.
 
Art. 2
 
Sanzioni derivanti dal mancato rispetto dell'obbligo di dotarsi di adeguati strumenti di pagamento elettronici
 
1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, sui quali, ai sensi del citato articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, grava l'obbligo di dotarsi di adeguati strumenti di pagamento elettronici per pagamenti superiori a 30 euro e che ancora non abbiano provveduto a munirsi di adeguati mezzi a tale scopo destinati, è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad euro 500, con obbligo di adeguarsi alle vigenti previsioni normative in materia entro trenta giorni dalla notifica della sanzione stessa.
2. L'irrogazione della sanzione di cui al comma 1 ha luogo a seguito di segnalazione da parte del fruitore del servizio cui sia stata negata la possibilità di pagare per il tramite di strumenti elettronici importi superiori a 30 euro. A tal fine, l'utente del servizio deve segnalare la violazione di legge ai competenti uffici della Guardia di finanza, i quali provvedono alle opportune verifiche e alla conseguente irrogazione della sanzione amministrativa, laddove sia stata accertata la violazione di legge. I controlli afferenti la dotazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 di adeguati strumenti di pagamento elettronici possono avere luogo anche su impulso della stessa Guardia di finanza senza necessità di preventive segnalazioni, con conseguente irrogazione di sanzione amministrativa laddove venga accertata la violazione.
3. Entro i sessanta giorni successivi alla notifica del provvedimento sanzionatorio di cui al comma 1, il soggetto sanzionato deve dare comunicazione, all'ufficio che ha irrogato la sanzione, dell'avvenuto adeguamento con le modalità comunicate nella sanzione notificata.
4. In caso di mancata comunicazione o nel caso in cui, entro il termine di cui al comma 3, il soggetto sanzionato non provveda a dotarsi di strumenti di pagamento elettronici secondo la normativa vigente o a darne comunicazione, è irrogata a suo carico una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'importo della sanzione di cui al comma 1, con termine di ulteriori trenta giorni per conformarsi alle previsioni normative.
5. Qualora, trascorso il termine di cui al comma 4, il soggetto sanzionato non provveda a dotarsi di strumenti di pagamento elettronici, è disposta, da parte della Guardia di finanza, la sospensione dell'attività professionale e commerciale sino al completo adeguamento alla normativa in materia.
 


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