Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli - Andrea Scuderi - Pino
Zingale
Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
Direzione scientifica di M.
Alessandra Sandulli e Andrea
Scuderi
24/11/2009
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
/ Comune e provincia
Non viola il segreto di ufficio il consigliere comunale che divulga a terzi il contenuto di atti ai quali ha avuto legittimamente accesso
La Cassazione, in linea con il principio generale di trasparenza dell'azione della Pubblica amministrazione ricavabile dalla L. n. 241/1990, esclude che possa essere accusato del reato di rivelazione del segreto di ufficio (art. 326 c.p.) il consigliere comunale che, nell'ambito dell'espletamento del suo mandato politico, divulghi a terzi il contenuto di atti a lui accessibili.
AVVISO - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004,
n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128
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D.B.I. SRL - via B. Mattarella, n. 58 - 90011 Bagheria (PA) - P.IVA 04177320829 - Iscr. Trib. Palermo 41892 vol.343/165
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