Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli - Andrea Scuderi - Pino
Zingale
Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
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Direzione scientifica di M.
Alessandra Sandulli e Andrea
Scuderi
14/11/2012
Note sparse sulla Legge regionale n. 43/2012, recante "Disposizioni in materia di nomine, incarichi e designazioni da parte del Governo della Regione"
La sezione del CGA è stata interessata da tre quesiti concernenti i dubbi avanzati dall'ex Presidente della Regione siciliana circa l'applicabilità del divieto di cui al comma 1 del citato articolo 3 bis alle procedure di nomina già assegnate, in epoca anteriore al 4 agosto 2012, alla I Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana al fine di acquisire il parere prescritto dalla L.R. 20 aprile 1976, n. 35 ("Norme per la nomina di amministratori e rappresentanti della Regione negli organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico, in organi di controllo o giurisdizionali"). Al fine di perfezionare dal punto di vista giuridico dette nomine o designazioni dell'Organo governativo (Presidente della Regione o Assessore regionale), occorrerebbe - oltre al parere della Commissione legislativa - unicamente una delibera della Giunta regionale e un successivo, conforme decreto presidenziale. Il CGA ha ritenuto che tali ulteriori atti occorrenti sarebbero da considerarsi come meramente esecutivi di altri validamente adottati prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 43/2012: essi rientrerebbero nella categoria degli atti di ordinaria amministrazione, come tali adottabili anche dal Governo regionale uscente (dimissionario) e, dunque, non preclusi dal divieto legale intercorrente tra lo scioglimento dell'Assemblea e la nomina del nuovo Governo regionale. La ricostruzione del ragionamento logico-giuridico seguito dal CGA si radica essenzialmente sulla riflessione dogmatica sulla ratio dell'articolo 3 bis della L.R. n. 43/2012, da individuarsi nell'esigenza di assicurare, durante il periodo elettorale, un comportamento neutrale del Governo regionale. In altri termini, nella specie, la predetta neutralità non sarebbe oggetto di dubbio, posto l'esaurimento, in epoca antecedente al verificarsi di uno degli eventi indicati nel comma 1 dell'articolo 3 bis, del potere di designazione e di nomina da parte del Governo regionale. Altro elemento di riflessione che ha aperto le maglie ad una analisi dottrinaria oltre che giurisprudenziale sulla questione, riguarda il potenziale contrasto di ogni diversa soluzione esegetica con i fondamentali principi di irretroattività della legge e del connesso corollario sintetizzato dal brocardo "tempus regit actum".
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