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Direzione scientifica di M.
Alessandra Sandulli e Andrea
Scuderi
17/03/2015
GIUSTIZIA
/ Penale
Omicidio Melania Rea. Si fa presto a dire crudeltà!
Il numero di coltellate è da solo rilevante ai fini della sussistenza dell'aggravante della crudeltà?
La pronuncia in commento riguarda il noto caso di uxoricidio che ha visto come protagonista un rappresentante delle forze armate italiane, condannato in secondo grado a 30 anni di reclusione per il delitto di omicidio volontario aggravato (oltre che per quello di vilipendio di cadavere). Tra le aggravanti contestate, la Corte di merito aveva riconosciuto sussistente, tra le altre, quella della crudeltà ex art. 577 comma 1 n. 4 c.p. richiamante l’art. 61 n. 4, sul presupposto che l’omicida, servendosi di un’arma bianca, si era accanito sulla vittima colpendola per ben trentacinque volte.
Orbene, la Corte di Cassazione, confermando la responsabilità penale dell’imputato, ha tuttavia escluso che, nel caso di specie, possa considerarsi sussistente l’aggravante richiamata, in tal modo recependo il consolidato orientamento giurisprudenziale sul tema. In particolare, la Corte ha affermato che la mera reiterazione dei colpi - laddove la condotta non ecceda quei limiti che gli sono propri in relazione all’evento preso di mira, trasmodando in una manifestazione di ferocia fine a se stessa - non può comportare, per ciò solo, la sussistenza dell’aggravante della crudeltà. Ciò posto, nel caso di specie, le modalità esecutive e il numero di colpi inferti, più che sintomatici di un sentimento di crudeltà (che deve rappresentare, in altri termini, in un quid pluris rispetto all’attività necessaria alla consumazione del delitto) alimentano semmai la considerazione di un’azione, innescata da un dolo d’impeto, concretamente finalizzata a cagionare rapidamente il decesso della vittima. Peraltro, osserva ancora la Corte, considerare le modalità della condotta sia come elemento costitutivo sia come elemento accidentale (circostanziale) del delitto, rappresenta violazione del principio del ne bis in idem sostanziale.
Giorgio Albeggiani
ALLEGATO 1
Cassazione Penale - Sentenza 24 Febbraio 2015, n. 8163
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Giudizio penale - Omicidio volontario - Aggravante della crudeltà - Fondamento
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Il fondamento della aggravante di aver agito con crudeltà è ravvisabile in una maggior meritevolezza di pena lì dove le circostanze concrete dell'azione consentano di identificare un effettivo superamento della "normalità causale" determinante l'evento, con volontà di infliggere alla vittima sofferenze aggiuntive rispetto a quelle "ricomprese" nella ordinaria incriminazione del fatto tipico. Ciò in quanto il sistema penale non consente di considerare punibile più di una volta (anche sotto il profilo circostanziale) la medesima condotta causativa dell'evento preso di mira e tipizzato dalla norma incriminatrice (divieto del bis in idem sostanziale come corolario del più generale principio di tassatività e determinatezza delle incriminazioni).
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Giudizio penale - Omicidio volontario - Aggravante della crudeltà - Presupposti
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Nel delitto di omicidio volontario, la mera reiterazione dei colpi inferti (anche con uso di arma bianca) non può determinare la sussistenza dell'aggravante dell'aver agito con crudeltà se tale azione non eccede i limiti connaturali rispetto all'evento preso di mira e non trasmoda in una manifestazione di efferatezza fine a se stessa.
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Giudizio penale - Omicidio volontario - Ripetuti colpi di arma bianca - Rilevanza ai fini dell'aggravante della crudeltà - Esclusione
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Non è possibile fissare un preciso limite "numerico" dei colpi inferti, oltrepassato il quale l'omicidio può dirsi aggravato dall'aver agito con crudeltà, essendo invece necessario l'esame delle modalità complessive dell'azione e del correlato elemento psicologico del reato posto in essere.
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