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20/05/2015

Pignoramento presso terzi: la Corte di Cassazione riconosce l'impignorabilità del saldo passivo del conto corrente bancario assistito da apertura di ....

Con la sentenza n. 6393 del 30 marzo 2015 la terza Sezione della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di pignoramento presso terzi con specifico riguardo al pignoramento del conto corrente bancario assistito da apertura di credito. Il commento analizza - anche alla luce delle più recenti riforme procedurali che hanno coinvolto tale forma di esecuzione forzata - la decisione della Suprema Corte, sia con riferimento alla conferma del già affermato orientamento in ordine all'impignorabilità delle singole rimesse su conto corrente bancario pur assistito da apertura di credito, sia con riferimento alle affermazioni consequenziali che appaiono essere gli aspetti più innovativi della stessa. Da esse, infatti, è dato desumere tanto la sostanziale impignorabilità del diritto che sorge nella sfera giuridica dell'accreditato a fronte della stipulazione di un contratto di concessione di credito quale l'anticipazione bancaria o l'apertura di credito nell'ipotesi di mancata utilizzazione delle somme, quanto la pignorabilità del conto corrente solo nell'ipotesi in cui si determini un saldo positivo per effetto dei singoli versamenti al momento della notificazione del pignoramento. Entrambi i principi ricavabili dalla decisione in commento possono, poi, trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui l'esecuzione forzata abbia riguardato come soggetto debitore enti sottoposti al TUEL e quale terzo pignorato la banca che abbia concesso l'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art. 222 del TUEL, all'ente di cui svolge le funzioni di tesoriere. Nella parte finale, poi, vengono analizzati gli effetti del pignoramento presso terzi sotto il profilo della decorrenza degli stessi, evidenziando in particolare come risulti coerente alla nuova formulazione dell'art. 547 c.p.c., individuare il momento perfezionativo del pignoramento nell'atto di notificazione dello stesso al terzo debitor debitoris.

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