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Professione forense e tirocinio: c'è il regolamento
Pubblicato nel numero della Gazzetta di giovedì 19 maggio il regolamento sul tirocinio per l'accesso alla professione forense, di cui all'articolo 41, comma 13, della legge 247/2012.
E' stato pubblicato nel numero della Gazzetta di giovedì 19 maggio il regolamento sul tirocinio per l'accesso alla professione forense, di cui all'articolo 41, comma 13, della legge n. 247/2012.
La normativa di riferimento
Il Legislatore ha spiegato a riguardo che il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato, avente lo scopo di fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale, nonchè a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.
Iscrizione nel registro dei praticanti
La condizione per lo svolgimento del tirocinio è data dall'iscrizione dell'interessato nel registro dei praticanti avvocati, tenuto dal Consiglio dell'ordine.
Durata ed interruzione
Il tirocinio, della durata di diciotto mesi, può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, ma la norma chiede che siano fissati a riguardo modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e sia previamente verificata la sussistenza o meno di specifiche ragioni di conflitto di interesse. Possibile l'interruzione, ma se questa si protrae, senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, per oltre sei mesi, scatterà la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.
Dove
Il tirocinio può essere svolto:
a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;
b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;
c) per non più di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione;
d) nel caso previsto dalla norma (articolo 40), per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza.
In ogni caso il tirocinio dovrà essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.
Il diploma vale un anno di tirocinio
Il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.
Deve essere “proficuo e dignitoso”
Con una disposizione di particolare pregio, la legge n. 247/2012 obbliga l'avvocato ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso. Anche per questo, è fatto divieto al professionista di assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell'ordine, previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.
Non è un lavoro
Il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato, anche occasionale, ma negli studi legali privati, al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Con la sola eccezione riguardante gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, potranno essere riconosciuti, con apposito contratto, al praticante avvocato un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato. Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconosceranno, da parte loro, al praticante avvocato un rimborso per l'attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e, comunque, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
La sostituzione
Dopo sei mesi di iscrizione nel registro dei praticanti e purchè in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato potrà esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e, comunque, sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione, spiega la legge, decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro e può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.
Il regolamento
La legge affida al Ministro della giustizia il compito di adottare, con proprio decreto e sentito il CNF, il regolamento che disciplina:
a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine;
b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento e,
c) i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese dell'Unione europea.
Il decreto è proprio quello appena pubblicato.
Entrata in vigore
Il regolamento entrerà in vigore il prossimo 3 giugno (15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta) e, di conseguenza, si applica ai tirocini iniziati a partire da tale data. A quelli in corso al 3 giugno 2016, continuerà ad applicarsi la normativa previgente, ferma restando la riduzione della durata a diciotto mesi e la facoltà del praticante di avvalersi delle modalità alternative di svolgimento del tirocinio.
Se contestualmente c'è anche un rapporto di lavoro
La contestuale presenza di un'attività di lavoro subordinato (pubblico o privato) obbliga il praticante ad informare il consiglio dell'ordine e ad indicareanche gli orari e le modalità di svolgimento del lavoro. Il consiglio dell'ordine accerterà, come previsto dalla legge, l'assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse e verificherà altresì che l'attività lavorativa si svolga secondo modalità e orari idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio. Eventuali mutamenti di orario e modalità dovranno essere immediatamente comunicati sempre a cura del praticante. Il regolamento spiega a riguardo che, ove ne ricorrano i presupposti, il consiglio dell'ordine disporrà, con delibera motivata, il diniego dell'iscrizione o, in caso di rapporto di lavoro con inizio durante il periodo di tirocinio, la cancellazione dal registro dei praticanti.
Modalità di svolgimento del tirocinio
Assiduità, diligenza, riservatezza e rispetto delle norme di deontologia professionale: sono questi i principi che devono informare lo svolgimento del tirocinio. Il regolamento spiega che per assiduità deve intendersi la frequenza continua dello studio del professionista, sotto la supervisione diretta di quest'ultimo. Il requisito si ritiene comunque rispettato se il praticante è presente presso lo studio o comunque opera sotto la diretta supervisione del professionista, per almeno venti ore settimanali. Per diligenza si intende la cura attenta e scrupolosa nello svolgimento del tirocinio e per riservatezza l'adozione di un comportamento corretto volto al mantenimento del massimo riserbo su tutte le notizie ed informazioni acquisite nel corso del tirocinio.
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