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Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
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Direzione scientifica di M.
Alessandra Sandulli e Andrea
Scuderi
07/11/2024
Proposta di modifica dell'articolo 649 c.p.: verso un nuovo modello di tutela per i reati patrimoniali endofamiliari
Il 29 luglio 2024 è stata presentata alla Camera Dei Deputati una proposta di legge concernente la modifica dell'articolo 649 del codice penale. La recente proposta di legge volta a modificare l'articolo 649 del codice penale introduce una significativa evoluzione normativa, che mira a rispondere a mutate esigenze sociali e giuridiche in tema di rapporti patrimoniali all'interno della famiglia. La proposta è motivata dalla necessità di abbandonare una visione arcaica della famiglia, ponendo al centro della disciplina l'autodeterminazione della vittima e l'attenzione verso le persone vulnerabili. Questo intervento normativo risponde, infatti, alle sollecitazioni della Corte costituzionale, espresse nella sentenza n. 223 del 2015, la quale ha evidenziato l'anacronismo di una normativa ancora ancorata a una concezione patriarcale e indissolubile dell'unità familiare. Il testo, così come da proposta modificato, è il seguente: «E' punibile a querela della persona offesa chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno: 1. del coniuge, anche se legalmente separato; 2. del convivente more uxorio ovvero della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, anche nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale di stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa; 3. di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta ovvero dell'adottante o dell'adottato; 4. di un fratello o di una sorella, anche con lui non conviventi; 5. di uno zio o di un nipote o di un affine in secondo grado con lui conviventi. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone». La rubrica dell'articolo 649 del codice penale è sostituita dalla seguente: «Punibilità a querela della persona offesa per fatti commessi in danno di congiunti».
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