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31/07/2015
GIUSTIZIA / Giudizio penale

Reato grave? No al rito abbreviato

Avviato, alla Camera, l'esame in Aula del disegno di legge che si propone di escludere l'applicabilità del giudizio abbreviato per alcuni delitti molto gravi.

La Commissione Giustizia di Montecitorio ha rielaborato il testo presentato ed adesso il disegno di legge che si propone di escludere l’applicabilità del rito abbreviato per alcuni delitti molto gravi può iniziare il suo iter parlamentare.

L’obiettivo
Scopo dell’iniziativa è, come detto, quello di modificare l’attuale situazione che vede la possibilità di applicare il giudizio più breve, con conseguente sconto di pena, per ogni tipo di reato. Nessuno escluso.

Il codice di procedura penale
Dispone, infatti, a riguardo l’art. 438 del codice di procedura penale che l’imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni ed il giudice provvederà con ordinanza, con la quale disporrà il giudizio abbreviato.

Le novità
Dunque, nessuna preclusione imposta dalla natura del delitto contestato. Proprio in tale direzione, il disegno di legge si propone di intervenire, escludendo a priori l’applicazione della suddetta procedura nei casi in cui si proceda per uno dei seguenti reati:
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis del codice penale);
- strage (art. 422 del codice penale);
- omicidio aggravato (articoli 575 e 576, primo comma, numeri 5) o 5.1), o 577, primo comma, numeri 1), 3) o 4 del codice penale);
- tratta di persone (art. 601 del codice penale);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 del codice penale);
- sequestro di persona con morte del sequestrato (art. 605, quarto comma, del codice penale) e,
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, con morte del sequestrato (art. 630, terzo comma, del codice penale).

La proposta dispone che nel procedimento per i suddetti delitti la richiesta di rito abbreviato possa essere proposta subordinandola a una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso allo stato degli atti. Prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, l'imputato potrà comunque rinnovare la richiesta di rito abbreviato.

Camillo Scaduto
ALLEGATO 1 Legislazione Nazionale - Atti Parlamentari e del Governo 29 Luglio 2015


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