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Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
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Direzione scientifica di M.
Alessandra Sandulli e Andrea
Scuderi
31/03/2016
UNIONE EUROPEA
/ Trasporto aereo
Reclamo del passeggero aereo per ritardo prolungato: nessuna misura coercitiva per il vettore
La Corte di giustizia adita per interpretare il Regolamento n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato prende posizione sul tipo di tutela fruibile dal passeggero e, in particolare, sul suo potere di proporre reclamo contro il vettore per ottenere la compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7 del Regolamento in caso di ritardo prolungato aereo.
AVVISO - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004,
n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128
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