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31/03/2016
UNIONE EUROPEA / Trasporto aereo

Reclamo del passeggero aereo per ritardo prolungato: nessuna misura coercitiva per il vettore

La Corte di giustizia adita per interpretare il Regolamento n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato prende posizione sul tipo di tutela fruibile dal passeggero e, in particolare, sul suo potere di proporre reclamo contro il vettore per ottenere la compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7 del Regolamento in caso di ritardo prolungato aereo.

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