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14/10/2015
DIRITTI CIVILI E POLITICI / Diritti fondamentali

Redatta dalla Camera la Dichiarazione dei Diritti in Internet

La Commissione parlamentare per i diritti e i doveri in Internet ha finalmente redatto la dichiarazione italiana dei "diritti in rete", ove, tra i tanti, l'accesso ad internet figura addirittura come diritto fondamentale della persona umana.

1. Premessa: perché una dichiarazione dei diritti in Internet?
Il 28 luglio 2015 la Commissione parlamentare per i diritti e i doveri in Internet ha pubblicato online una dichiarazione dei diritti in Internet, con l'obiettivo di «dare fondamento costituzionale» a principi e diritti che tutelano i dati personali già esistenti a livello sovranazionale. All'interno dell'Unione europea, la tutela costituzionale di essi è per esempio riconosciuta per il tramite dell'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali.
Nel preambolo di tale dichiarazione si legge che essa è considerata «condizione necessaria perché sia assicurato il funzionamento democratico delle Istituzioni, e perché si eviti il prevalere di poteri pubblici e privati che possano portare ad una società della sorveglianza, del controllo e della selezione sociale». In tal senso, la dichiarazione dei diritti in Internet diviene strumento utile «a strutturare i rapporti tra le persone e tra queste e le Istituzioni».
Obiettivo di tale dichiarazione è dunque quello di garantire (anche) nella dimensione virtuale di internet i diritti fondamentali di ogni persona riconosciuti nelle diverse fonti in materia di diritti umani (art. 1), riequilibrando allo stesso tempo le differenze di potere sulla rete tra attori economici, istituzioni e cittadini, ivi precludendo qualsivoglia forma di discriminazione.

2. L'accesso ad internet come diritto fondamentale della persona umana
Il riferito documento riconosce l'accesso ad internet come «diritto fondamentale della persona e condizione per il suo pieno sviluppo individuale e sociale». Evidente appare il nesso, semantico quanto sostanziale, con l'art. 2 Cost., che riconosce i diritti inviolabili della persona umana in tutte le formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, costituendo esso una “clausola aperta” mediante la quale i diritti di nuova ed ultima generazione fanno ingresso nel nostro ordinamento.
Ancora, l'art. 2 della presente dichiarazione, allorché dispone che «ogni persona ha eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale» richiama fortemente il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. nella sua dimensione formale quanto sostanziale.
Quanto al suo ambito di applicazione materiale, tale diritto di accesso comprende in particolare la libertà di scelta di qualsiasi dispositivo, sistema operativo ed applicazione anche distribuita.
Dal diritto di accesso discende poi quello di conoscenza e all'educazione consapevole di Internet, che spetta alle istituzioni assicurare rimuovendo i ritardi culturali delle persone in tale campo.
A tali diritti fanno da contraltare i doveri dei proprietari e dei responsabili delle piattaforme digitali di comportarsi, nei confronti di utenti, fornitori e concorrenti secondo lealtà e correttezza.

3. Le nuove frontiere dei diritti: i cc. dd. diritti in rete
La dichiarazione in commento assicura ad ogni persona:
a) il diritto alla neutralità della rete: ciò affinché i dati trasmessi e ricevuti in Internet non subiscano discriminazioni, restrizioni o interferenze in relazione al mittente, ricevente, tipo o contenuto dei dati, dispositivo utilizzato, applicazioni o, in generale, legittime scelte delle persone;
b) Il diritto alla protezione dei dati che la riguardano, per garantire il rispetto della sua dignità, identità e riservatezza;
c) il diritto all'accesso ai dati raccolti che la riguardano, e ciò a prescindere dal soggetto che li detiene o dal luogo di conservazione degli stessi; come anche il diritto di ottenerne la rettifica ovvero la cancellazione per motivi legittimi e secondo le modalità previste dalla legge;
d) il diritto all'inviolabilità, alla libertà e alla segretezza dei sistemi, dei dispositivi e dei domicili informatici;
e) il diritto alla c.d. identità digitale, e cioè ad una rappresentazione integrale ed aggiornata delle propria identità in rete, intesa come libera costruzione della personalità;
f) il diritto di fornire solo i dati strettamente necessari per l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge, per la fornitura di beni e servizi, per l'accesso alle piattaforme che operano in Internet;
g) il diritto alla protezione dell'anonimato in rete e a che sia evitata la raccolta dei propri dati personali, eccetto quando via sia l'esigenza di tutelare rilevanti interessi pubblici e nella misura in cui tali restrizioni appaiano misure necessarie in una società democratica, proporzionate e fondate sulla legge.
h) il diritto all'oblio, e cioè di ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei riferimenti ad informazioni che, per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, non abbiano più rilevanza pubblica;
i) il diritto di ricevere dai responsabili delle piattaforme digitali informazioni chiare e semplificate sul funzionamento di esse, a non veder modificate in modo arbitrario le relative condizioni contrattuali nonché a non subire comportamenti che possono determinare difficoltà o discriminazioni nell'accesso. Nel caso di mutamento delle condizioni contrattuali della piattaforma digitale, ad ogni persona deve essere inoltre riconosciuto il diritto di interrompere il rapporto, di avere copia dei dati che la riguardano in forma interoperabile e di ottenere la cancellazione dalla piattaforma dei dati che la interessano.
La tutela di detti principi e diritti compete alle autorità nazionali e sovranazionali; la costituzione di esse appare infatti condizione indispensabile per garantire l'effettività delle norme e dei criteri indicati nella presente dichiarazione, anche attraverso una valutazione di conformità e di impatto sull'ecosistema digitale.
Principi informatori di dette Authorities dovranno in particolare essere: la trasparenza, la responsabilità delle decisioni, l'accessibilità alle informazioni pubbliche e la rappresentanza dei soggetti interessati.

Claudia Abbate
ALLEGATO 1 Legislazione Nazionale - Deliberazioni ed atti vari (Presidenziali, Ministeriali, Dipartimentali, etc.) - Camera dei Deputati 28 Luglio 2015


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