REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ettore Bucciante - Presidente -
Dott. Laurenza Nuzzo - Consigliere -
Dott. Ippolisto Parziale - Consigliere -
Dott. Luigi Giovanni Lombardo - Consigliere -
Dott. Milena Falaschi - Consigliere Rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA N. 2954/2016
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 21411/10) proposto da:
Comune di Monterotondo, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti Roberto Venettoni, Federico Iacomelli e Clara Curreri del foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, via Cesare Fracassini n. 18;
- ricorrente -
contro
Avv.to P. R., rappresentata e difesa da sé ex art. 86 c.p.c. unitamente all'Avv.to Mario Lacagnina del foro di Roma, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via S. Tommaso D'Aquino n. 75;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
Assicuratori dei L. di Londra, in persona della procuratrice speciale dott.ssa N. A., rappresentati e difesi dall'Avv.to Alessandro Giorgetti del foro di Milano e dall'Avv.to Angelo Vallefuoco del foro di Roma, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viale Regina Margherita n. 294;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2394 depositata l'8 giugno 2009.
Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 10 settembre 2015 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;
Uditi gli Avv.ti Roberto Venettoni, per parte ricorrente, Angelo Lacagnina e Caterina Giuffrida (con delega dell'Avv.to Angelo Vallefuoco), per parti resistenti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carmelo Sgroi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale, in subordine per il rigetto, assorbito il ricorso incidentale condizionato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato nel dicembre 2002 l'Avv.to P. R. evocava, dinanzi al Tribunale di Roma, il Comune di Monterotondo esponendo di avere ricevuto da quest'ultimo - con delibera del 16.11.1996 - incarico di proporre appello avverso n. 33 decisioni del Commissario per gli usi civici di Lazio, Umbria e Toscana, diligentemente svolto e di avere richiesto il pagamento del compenso per lire 619.395.050 (pari ad euro 319.890,84), corrisposta dall'Amministrazione la sola somma di lire 35.000.000, ma l'Ente locale rifiutava di pagare ulteriori somme, per cui ne chiedeva la condanna a corrispondere il saldo del compenso preteso. Instaurato il contraddittorio, resisteva il Comune, deducendo l'incongruità del computo della somma pretesa per essere stati applicati coefficienti non corrispondenti al valore della causa, oltre a non avere tenuto conto che dette cause ponevano le medesima questioni giuridiche; assumeva, altresì, la responsabilità della professionista nell'individuare l'Autorità giudiziaria competente per le impugnazioni, ragione per la quale erano state dichiarate inammissibili e per l'effetto formulava domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni. In relazione a tale domanda l'attrice chiedeva ed otteneva di chiamare in causa gli Assicuratori dei L. di Londra, con i quali aveva stipulato una polizza avente ad oggetto la tutela per responsabilità professionale, che nel costituirsi eccepivano la inoperatività della garanzia ex art. 1892 c.c. per avere l'assicurata negato, al momento della stipula del contratto, in data 3.2.2001, la esistenza della lite.
Il giudice adito, con sentenza del 4.7.2005, condannava il Comune al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 40.270,26 per attività stragiudiziale, oltre ad euro 56.793,99 per attività giudiziale; respingeva la domanda riconvenzionale ed ogni altra istanza, con compensazione delle spese di lite.
In virtù di rituale appello interposto dal Comune di Monterotondo, con il quale censurava l'erronea applicazione da parte del giudice di prime cure degli artt. 2236 e 1176 c.c., insistendo nella domanda riconvenzionale, la Corte di appello di Roma, nella resistenza della appellata P. R., che proponeva anche appello incidentale sia nei confronti dell'ente territoriale sia - seppure condizionato - degli Assicuratori, nonché degli appellati Assicuratori, i quali pure presentavano tempestivo appello incidentale, accoglieva parzialmente quello principale e quello incidentale della P. R., rigettato quello degli Assicuratori, e per l'effetto, in parziale riforma della decisione di primo grado, rideterminava la decorrenza degli interessi di mora quanto al compenso riconosciuto per attività stragiudiziale e quanto al numero dei giudizi introdotti, oltre a riconoscere voci di spesa omesse. A sostegno della decisione adottata la corte territoriale evidenziava che l'art. 2236 c.c. limitava all'ipotesi di colpa grave la responsabilità professionale in caso di problema tecnico di speciale difficoltà, che ricorreva nella specie quanto al giudice da adire, se in sede di reclamo avanti alla Corte di appello (allorchè definite questioni concernenti l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di uso civico ovvero la natura delle terre, l'appartenenza e la rivendicazione delle stesse) o direttamente in cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost. (allorchè definite, in via provvisoria, questioni inerenti al possesso o all'esercizio dei diritti medesimi ovvero risolto incidenti od opposizioni sollevate in sede di esecuzione di tali determinazioni oppure concernenti somme o compensi dovuti in esito ad operazioni liquidatorie), avendo il provvedimento impugnato statuito anche sull'esistenza dell'uso civico.
Quanto agli interessi di mora computati sulle prestazioni stragiudiziali, rilevava il Collegio che non vi era prova che fossero stati ritualmente richiesti prima della introduzione del giudizio (16.12.2000), per cui dovevano decorrere da tale data.
Relativamente all'appello incidentale proposto dalla P. R. riconosceva le voci di spesa omesse o negate per rinnovo della notificazione e per diritti di dattilografia, nonché l'erroneo computo dei compensi con riferimento a n. 29 giudizi anziché agli effettivi n. 33.
Avverso la indicata sentenza della Corte di appello capitolina ha proposto ricorso per cassazione il Comune, sulla base di sette motivi, cui ha replicato sia la P. R. con controricorso, contenente anche ricorso incidentale condizionato affidato ad unico motivo, illustrato anche da memoria ex art. 378 c.p.c.,sia gli Assicuratori, con separato controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via prioritaria va esaminata l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità del ricorso principale per nullità e/o inesistenza della procura rilasciata dal legale rappresentante dell'Ente locale per carenza di delibera autorizzativa della Giunta Comunale, stante il tenore dell'art. 4, comma 5 dello Statuto del Comune di Monterotondo, e relativo difetto di legittimazione del Sindaco ad impugnare, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza gravata, proposta sia dagli Assicuratori DEI L. sia dalla P. R. nei rispettivi controricorsi.
Va premesso che la giurisprudenza più recente di questa Corte ritiene che la rappresentanza processuale del Comune spetta istituzionalmente al Sindaco, di modo che nessuna delibera della Giunta comunale è richiesta per la validità del conferimento del mandato difensivo (Cass. 10 giugno 2010 n. 13968; Cass. 17 febbraio 2007 n. 1516), con la conseguenza che è onere della parte eccipiente fornire congrua documentazione della esistenza nello statuto comunale di esplicita disposizione nel senso dell'autorizzazione, che ove prevista ha incidenza sulla legittimazione processuale dell'organo titolare della rappresentanza.
Nella specie, peraltro, non vi è necessità di richiamare detto orientamento, giacchè dagli atti allegati al fascicolo di parte ricorrente, in particolare dalla delibera di autorizzazione di giunta municipale n. 274 dell'11.9.2009, riportata nella stessa annotazione della cancelleria di questa Corte del 23.9.2010, risulta essere stata tempestivamente rilasciata l'autorizzazione giuntale a proporre impugnazione avanti la Corte di Cassazione, e pertanto è priva di fondatezza l'eccezione dedotta.
Sempre in via pregiudiziale va esaminata la deduzione di (in)ammissibilità del ricorso principale denunciata dagli Assicuratori per irrituale notificazione del ricorso principale all'assicurazione essendo stato genericamente indicato nella relata di notificazione il destinatario dell'atto quale legale rappresentante pro tempore della compagnia. Anche detta eccezione non merita di essere condivisa.
L'art. 145 c.p.c. prescrive come regola che la notificazione alle persone giuridiche o ad enti privi di personalità giuridica si esegue nella loro sede (primo e secondo comma) e solo come criterio sussidiario - utilizzabile ricorrendo la duplice condizione della impossibilità di notificare l'atto presso la sede (rimasta sconosciuta nonostante le indagini concretamente effettuate: Cass. n. 2758 del 1979) e della indicazione nell'atto stesso della persona fisica che lo rappresenta - prevede (terzo comma) l'osservanza delle disposizioni degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.. La indicazione delle generalità del rappresentante, peraltro, non costituisce un obbligo ma una facoltà del soggetto che richiede la notificazione, altrimenti non avrebbe senso la formulazione dell'enunciato normativo che la considera una mera eventualità ("se...nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente..") (cfr. Cass. n.1460 del 1994). Onere del notificante è dunque solo quello di indicare la denominazione e la sede della persona giuridica (quali risultano dall'atto di costituzione e dallo Statuto), in modo da consentire senza incertezza l'identificazione dell'ente destinatario della notifica, ma non anche quello di precisare o di accertare preventivamente il nominativo della persona fisica che ne abbia la rappresentanza.
Né appare correttamente richiamata la pronuncia di questa Corte n. 785 del 1999, che attiene a questione di giurisdizione. A norma dell'art. 8 comma 3 della convenzione di Bruxelles, infatti, "qualora l'assicuratore non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno stato contraente, ma possieda una succursale, un'agenzia o una qualsiasi altra filiale in uno stato contraente, egli è
considerato per le contestazioni relative al loro esercizio come avente domicilio nel territorio dello Stato". Con la conseguenza che pur vero che i L. non è società esercente impresa assicurativa, nè è l'assicuratore dei contratti indicati come stipulati con il L. (per essere stipulati con gli Assicuratori membri dei L. che hanno sottoscritto effettivamente in calce la polizza, ed il rapporto assicurativo intercorre tra l'assicurato e questi Assicuratori), ma correlativamente, il c.d. "Rappresentante generale per l'Italia dei L." rappresenta gli Assicuratori aderenti al L. che hanno sottoscritto la polizza e non il L. come istituzione a se stante. In altri termini, sebbene il "Rappresentante generale in Italia dei L." non sia un agente dei detti Assicuratori, è però un loro rappresentante agli effetti processuali. Del resto la costituzione in giudizio ha efficacia sanante indipendentemente dalla volontà della parte evocata, per avvenuto raggiungimento dello scopo, cioè per avvenuto perfezionamento della vocatio in ius di un soggetto esistente, anche se non compiutamente indicato. Nè rileva l'atteggiamento processuale della parte chiamata in senso sostanziale, vale a dire dei L.: se è evidente, infatti, che non può dubitarsi della regolare instaurazione del rapporto processuale nel caso di accettazione del contraddittorio con lo svolgimento in sede di costituzione delle sole difese di merito, la sanatoria della nullità della vocatio in ius si verifica anche nel caso in cui alle difese di merito si accompagni l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio e dell'inopponibilità a sè di tale atto, come nel caso di specie (cfr Cass. 28 maggio 2008 n. 14066).
Passando all'esame del ricorso principale, con il primo motivo il Comune denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, secondo comma e 2236 c.c., nonché dell'art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione, per non avere la corte di merito chiarito le ragioni della mancata applicazione nella specie dell'ipotesi di cui all'art. 1176 c.c., oltre ad avere errato nel ritenere che la prestazione affidata alla P. R. fosse di ardua soluzione e quindi di particolare complessità. Inoltre, ad avviso del ricorrente, non è condivisibile l'articolato ragionamento sulla complessità, essendo nella specie mancata una prestazione astrattamente idonea a raggiungere lo scopo, rappresentando la proposizione dell'appello a giudice non competente un tipico esempio di imperizia. L'illustrazione del mezzo è conclusa dalla formulazione del seguente quesito di diritto: "dica l'Ecc.ma Corte adita se il giudice d'Appello ha omesso di motivare le ragioni per le quali al caso de quo non è applicabile l'art. 1176 c. 2 c.c.. Dica, inoltre, l'Ecc.ma Corte adita se in presenza di norme di legge (ad. 32 I. 16.06.1927 n. 761) e di un consolidato orientamento giurisprudenziale anche a sezioni unite (secondo cui se oggetto d'impugnazione è una pronuncia del commissario per gli usi civici che riguarda questioni concernenti somme e compensi dovuti in esito ad operazioni liquidatorie, va proposto ricorso per Cassazione), l'errata individuazione del giudice davanti a cui proporre impugnazione costituisca per l'avvocato ipotesi di violazione dei doveri di diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176, 2 comma, c.c.. Dica, altresì, se, nel caso sia ritenuto che l'assolvimento del mandato difensivo da parte della parte resistente integri la fattispecie la fattispecie di cui all'art. 1176, comma 2 c.c., si possa ritener applicabile anche il principio della perdita del diritto al compenso professionale per l'attività svolta".
Con il secondo motivo l'Amministrazione ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2236 c.c., nonché vizio di motivazione, per avere la corte di appello escluso l'imperizia della professionista, per un verso, con l'oggettività di un vasto sistema normativo e di una conseguente articolata disciplina delle impugnazioni, e per altro verso, affermando la limitatezza delle cognizioni dell'avvocato medio, che ad avviso del giudicante, dovrebbero limitarsi alle materie oggetto di preparazione per l'esame di abilitazione, tra le quali non rientra quella degli usi civici. Prosegue parte ricorrente che il giudice del gravame avrebbe anche omesso di pronunciarsi sulla circostanza - conseguente alla valutazione di complessità del caso difensivo - dell'essere o meno la professionista incorsa in colpa grave, che anche ove ritenuta avrebbe comportato un onere probatorio a carico della stessa, secondo la giurisprudenza più recente. A conclusione del mezzo articolato viene formulato il seguente quesito di diritto: "Dica l'Ecc.ma Corte se la Corte d'Appello poteva pronunciarsi sull'applicabilità dell'art. 2236 c.c. in carenza di specifica domanda e di deduzioni formulate dalla parte resistente. Dica inoltre se la Corte di Appello di Roma poteva fondare la pronuncia di applicabilità della fattispecie di cui all'art. 2236 c.c. in materia per cui si riteneva di escludere un contrasto di giurisprudenziale e/o dottrinario sugli istituti applicabili. Dica l'Ecc.ma Corte adita se i criteri indicati dal giudice d'appello a pag. 15 della sentenza impugnata (materie contemplate nel programma d'esame per l'abilitazione professionale e pregressa esperienza professionale dell'avvocato) siano sorretti da motivazione congrua ed esente da vizi logici e di diritto e quindi legittimi, idonei e sufficienti per valutare se la prestazione professionale svolta dall'avvocato, implichi o meno la soluzione di problemi di speciale difficoltà ai sensi dell'art. 2236 c.c.. Laddove l'Ecc.ma Corte ritenga tali criteri congrui ed esenti da vizi ai fini dell'applicabilità del citato art. 2236 c.c., dica altresì se la Corte di Appello si sia pronunciata in merito alla sussistenza in capo all'Avv. P. R. della colpa grave richiesta dalla norma in questione, ovvero se sussista il vizio di omessa motivazione al riguardo.
Dica altresì, se, nel caso fosse ritenuto che l'assolvimento del mandato difensivo da parte della parte resistente integri la fattispecie di cui all'art. 2236 c.c., si possa ritener applicabile anche il principio della perdita del diritto al compenso professionale per l'attività svolta".
Con il terzo motivo l'Amministrazione lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2236 c.c. e dell'art. 12 del codice deontologico degli avvocati per non avere la corte territoriale prestato attenzione a taluni elementi che per la giurisprudenza di legittimità integrano il precetto normativo di cui all'art. 2236 c.c.. In particolare, per il codice deontologico nel puntuale adempimento degli obblighi di diligenza rientra l'attività informativa nei confronti del cliente anche quanto alla propria competenza a svolgere l'incarico. Del resto al momento della introduzione del giudizio avanti la Corte d'Appello la P. R. non era ancora abilitata al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione. Né risulta che avesse in qualche modo reso edotto il Comune di non poterlo correttamente tutelarlo. Aggiunge che di tutto ciò avrebbe dovuto fornire la prova la professionista per andare esente da responsabilità. Anche a corollario di detto mezzo viene formulato il quesito di diritto del seguente tenore: "Dica l'adita Corte se l'obbligo informativo di cui all'art. 12 del codice deontologico sia stato perfettamente adempiuto dall'Avv. P. R., per quanto emerge dalla lettura della sentenza impugnata e dagli atti processuali, così come richiamati nel presente ricorso. Dica altresì l'Ecc.ma Corte se l'aver omesso di comunicare al proprio cliente le cause ostative al corretto espletamento dell'incarico da svolgere, o che comunque ne mettano a rischio il favorevole esito, costituisca per l'avvocato, oltre che violazione di specifiche norme deontologiche, anche violazione del dovere di diligenza ex art. 1176 comma 2, c.c. ovvero configurino un'ipotesi di colpa grave in caso di applicazione dell'art. 2236 c.c.. Dica altresì, se, nel caso fosse ritenuto che l'assolvimento del mandato difensivo da parte della parte resistente integri la fattispecie di cui agli artt. 1176 oppure 2236 c. c., e pertanto la stessa parte resistente debba rispondere dei danni, si possa ritener applicabile anche il principio della perdita del diritto al compenso professionale per l'attività svolta".
Con il quarto motivo l'Ente ricorrente denuncia contraddittorietà della motivazione laddove la corte di merito, richiamati una serie di elementi dai quali trarre criteri certi per l'individuazione del giudice competente avanti al quale proporre impugnazione, secondo l'orientamento della Suprema Corte, ha poi deciso per la esistenza di una speciale difficoltà nella esecuzione dell'incarico professionale, senza neanche addurre l'esistenza di un contrasto in materia. A conclusione del mezzo viene formulato il seguente momento di sintesi (omologo del quesito di diritto): "dica codesta Corte se sussista contraddizione nel fatto che la Corte di Appello abbia in premessa riconosciuto che la questione sottoposta all'Avv. P. R. era stata risolta dalla decisione a SS.UU. di questa Corte n. 761/95 ed abbia poi comunque affermato trattarsi di un problema di speciale difficoltà, pur in pacifica assenza di contrasti giurisprudenziali".
I primi quattro motivi del ricorso principale - da esaminare congiuntamente per la loro connessione e interdipendenza argomentativa quanto agli indici di accertamento della asserita responsabilità della professionista - sono infondati.
Come è noto, le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo.
In particolare, nell'esercizio della sua attività di prestazione d'opera professionale, l'avvocato assume, in genere, verso il cliente un'obbligazione di mezzi e non di risultato: cioè egli si fa carico non già dell'obbligo di realizzare il risultato (peraltro incerto e aleatorio) che questi desidera, bensì dell'obbligo di esercitare diligentemente la propria professione, che a quel risultato deve pur sempre essere finalizzata. Pertanto, trattandosi dell'attività dell'avvocato, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita. In altri termini, l'inadempimento del professionista (avvocato) non può essere desunto senz'altro dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua della violazione dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, al dovere di diligenza. Quest'ultimo, peraltro - trovando applicazione in subiecta materia il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, secondo comma, c.c., in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia - deve essere commisurato alla natura dell'attività esercitata, sicché la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento dell'attività professionale in favore del cliente è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e di attenzione media (Cass. 3 marzo 1995 n. 2466; Cass. 18 maggio 1988 n. 3463).
Perciò, la responsabilità del professionista, di regola, è disciplinata dai principi comuni sulla responsabilità contrattuale e può trovare fondamento in una gamma di atteggiamenti subiettivi, che vanno dalla semplice colpa lieve al dolo. A meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà: in tal caso la responsabilità del professionista è attenuata, configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave, con conseguente esclusione nell'ipotesi in cui nella sua condotta si riscontrino soltanto gli estremi della colpa lieve (Cass. 11 aprile 1995 n. 4152; Cass. 18 ottobre 1994 n. 8470). L'accertamento se la prestazione professionale in concreto eseguita implichi o meno la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (cioè se la perizia richiesta trascenda o non i limiti della preparazione e dell'abilità professionale del professionista medio), giudizio da compiere sulla base di una valutazione necessariamente probabilistica, comportando di regola l'apprezzamento di elementi di fatto e l'applicazione di nozioni tecniche, è rimesso al giudice del merito e il relativo giudizio è incensurabile in sede di legittimità, sempre che sia sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici ed errori di diritto (così, fra le altre, Cass. 9 giugno 2004 n. 10966; Cass. 27 marzo 2006 n. 6967; Cass. 26 aprile 2010 n. 9917; Cass. 5 febbraio 2013 n. 2638). Occorre soltanto aggiungere, in proposito, che nelle cause di responsabilità professionale nei confronti degli avvocati, la motivazione del giudice di merito in ordine alla valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale che è stata malamente intrapresa o proseguita è una valutazione in diritto, fondata su di una previsione probabilistica di contenuto tecnico giuridico. Ma nel giudizio di cassazione tale valutazione, ancorché in diritto, assume i connotati di un giudizio di merito, il che esclude che questa Corte possa essere chiamata a controllarne l'esattezza in termini giuridici.
Alla luce di questa giurisprudenza - che merita integrale conferma nella sede odierna - la sentenza della Corte territoriale non è affatto incorsa nella violazione di legge che il ricorrente prospetta con le censure sopra esposte. Non può revocarsi in dubbio, infatti, che, avendo i giudici distrettuali rigettato la domanda riconvenzionale, in quanto, precisato che la responsabilità andava limitata al caso di colpa grave, trattandosi di fattispecie in cui veniva in rilievo un problema tecnico di speciale difficoltà quanto al giudice da adire in sede di reclamo per essere in discussione questioni concorrenti, concernenti sia l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di uso civico, sia il possesso e l'esercizio dei diritti medesimi, per cui era rimasta sfornita di prova la ragionevole certezza dell'erroneità della sentenza di inammissibilità pronunciata a seguito di impugnazione e dell'accoglimento del gravame che il legale avrebbe dovuto proporre.
Del resto le questioni poste in sede di reclamo, che avevano caratteri di inscindibilità fra loro, presentavano profili di difficile conciliabilità tra le statuizioni sulla esistenza ed estensione dei diritti allodiali e quelle, consequenziali, relative alla liquidazione e che presuppongono la decisione sulla qualitas soli. Ed al riguardo se è vero che vi era un precedente specifico della Suprema Corte a SS.UU., la sentenza n. 6372 del 1983, poi sviluppato anche nella pronuncia, sempre a SS.UU., n. 761 del 1995, citata dal ricorrente, che operava una distinzione tra decisioni sui diritti di uso e pronunce provvisorie sulle liquidazioni, tuttavia vi erano anche precedenti di segno contrario sulla "connessione" tra i due ambiti e sulla attrazione nel reclamo, quale strumento ordinario ex art. 32 legge n. 1766 del 1927, rispetto a quello residuale del ricorso straordinario ex art. 111 Cost. (cfr Cass. SS.UU. n. 10198 del 1994; Cass. SS.UU. 5901 del 1997 e poi Cass. SS.UU. n. 2419 del 2002). Detto dato va, oltretutto, nella specie integrato dal rilievo che si trattava non solo e non tanto della determinazione del quantum secondo la legge cit. del 1927, bensì anche della individuazione del criterio applicabile, se in base alla predetta disciplina ovvero secondo una successiva legge regionale (legge Regione Lazio n. 1 del 1996),questione intermedia tra accertamento demaniale e mere operazioni liquidatorie. Onde la plausibile conclusione del giudice distrettuale sulla "opinabilità" e con essa l'inclusione della questione nell'area della specifica difficoltà di cui all'art. 2236 c.c., che resta non censurabile.
L'apprezzamento e l'accertamento anzidetti, oltre ad essere del tutto conformi ai principi di diritto avanti richiamati in tema di responsabilità professionale, sono sorretti da motivazione adeguata e corretta, per cui si sottraggono alle censure ad essi mosse dal ricorrente.
Con il quinto motivo l'Amministrazione locale deduce omessa e insufficiente pronuncia per non avere la Corte di merito valutato il danno subito dal Comune a seguito della condotta negligente della professionista, per cui in caso di accoglimento dei primi quattro motivi di ricorso andrebbe rivalutata la richiesta di condanna della resistente al risarcimento dei danni.
Detta censura va disattesa alla luce delle considerazione che precedono, giacché nella sentenza impugnata si spiegano in modo esauriente le ragioni in base alle quali non è stata accolta la richiesta risarcitoria, sottolineandosene all'evidenza l'insussistenza dei presupposti per l'affermazione di responsabilità della professionista, e conseguentemente il motivo finisce con il rimanere assorbito non potendo l'interessato dolersi della omessa motivazione sulla mancata quantificazione di un danno neanche accertato nell'an..
Con il sesto motivo di ricorso il Comune denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 1224 c.c. e 28 legge n. 794 del 1942 per avere la corte di merito riconosciuto gli interessi dalla data di introduzione della domanda solo per la somma attribuita per attività stragiudiziale, escluso tale decorso per quella giudiziale (per la quale era stata fissata la data anteriore dell'invio della notula), affermando che solo per tali prestazioni non era stata attivata il procedimento speciale per ingiunzione, di qui il diverso trattamento. A corollario del mezzo viene formulato il seguente momento di sintesi: "Dica l'Ecc.ma Corte se, in tema di onorari professionali ed ove il cliente contesti la parcella presentata dal professionista, il decorso degli interessi di mora debba calcolarsi a far data dalla pubblicazione della sentenza".
La censura va accolta per quanto di ragione: questa Corte ha precisato al riguardo che..." se è vero che, in tema di liquidazione di diritti ed onorari di avvocato e procuratore a carico del cliente, la disposizione comune alle tre tariffe forensi (civile, penale e stragiudiziale), contenuta nel D.M. e, 14 febbraio 1992 n. 238, prevede che gli interessi di mora decorrano dal terzo mese successivo all'invio della parcella, quando tuttavia insorge controversia tra l'avvocato ed il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito, che avviene con l'ordinanza che conclude il procedimento ex art. 28 della legge 13 giugno 1942 n. 794 (che è di particolare, sollecita definizione), sicché è da quella data - e nei limiti di quanto liquidato dal giudice - e non da prima che va riportata la decorrenza degli interessi ( Cass. 29 maggio 1999 n. 5240; Cass. 7 giugno 2005 n. 11777; di recente v. Cass. 2 febbraio 2011 n. 2431). Pertanto poiché nella fattispecie era sorta controversia sul quantum, gli interessi e il preteso maggior danno da svalutazione monetaria restano soggetti alle comune regole di cui all'art. 1224 c.c., postulando il verificarsi della mora debendi dopo che il credito sia divenuto liquido ed esigibile per effetto del provvedimento giurisdizionale (in termini, v. Cass. 11 giugno 1988 n. 3995 e Cass. 28 aprile 1993 n. 5004).
Con il settimo ed ultimo motivo l'Ente locale denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 55 della legge n. 142 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni per nullità del contratto, oltre a vizio di motivazione, quanto all'attività stragiudiziale riconosciuta, in quanto svolta in assenza di contratto scritto ad substantiam, riferendosi la delibera del Commissario Prefettizio n. 1364 del 16.11.1996, cui faceva seguito l'integrazione con la delibera di Giunta n. 685 del 3.6.1997, alla sola attività giudiziale. L'illustrazione del mezzo è conclusa dalla formulazione del seguente quesito di diritto: "dica codesta Corte se, alla luce delle argomentazioni sopra esposte, l'art. 55, L. n. 142/1990, (attualmente trasfuso nell'art. 151, D.Lgs. n. 267/2000) possa ritenersi applicabile ai fatti di causa e se, pertanto, l'Avv. P. R. possa azionare pretese in ordine al pagamento degli onorari stragiudiziali nei confronti del Comune di Monterotondo, in carenza di un valido accordo contrattuale fra le parti".
Con la censura in oggetto il Comune richiede una pronuncia di nullità delle attività stragiudiziali svolte dal professionista per mancanza di contratto scritto ad substantiam: il motivo è inammissibile per preclusione processuale.
Dall'esame dell'atto di gravame - consentito dalla natura del vizio denunziato - non risulta essere stato appellato il capo della decisione di primo grado con il quale è stato statuito il diritto del professionista al compenso per le accertate prestazioni stragiudiziali, svolte in virtù di incarico conferito dal medesimo Comune, essendo state poste in appello solo doglianze relative all'attività giudiziale e agli interessi. Le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 26242 del 2014 hanno affermato il principio così massimato: «La "rilevazione" "ex officio" delle nullità negoziali (sotto qualsiasi profilo, anche diverso da quello allegato dalla parte, ed altresì per le ipotesi di nullità speciali o "di protezione") è sempre obbligatoria, purchè la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata "ragione più liquida", e va intesa come indicazione alle parti di tale vizio; la loro "dichiarazione", invece, ove sia mancata un'espressa domanda della parte pure all'esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa (salvo per le nullità speciali, che presuppongono una manifestazione di interesse della parte) del medesimo vizio, previo suo accertamento, nella motivazione e/o nel dispositivo della pronuncia, con efficacia, peraltro, di giudicato in assenza di sua impugnazione».
Ne consegue che non essendo stata mossa alcuna contestazione nelle difese originarie del Comune circa i compensi richiesti per tale attività, né proposta una specifica impugnazione della decisione di primo grado al riguardo, sulla questione si è formato il giudicato.
Passando all'esame dell'unico motivo del ricorso incidentale, con il quale la P. R. lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 32 della legge n. 1766 del 1927, giacchè nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso principale, verrebbe in rilievo la colpa lieve pur riconosciutale dalla corte di merito quanto alla individuazione dell'autorità competente, nonostante le n. 33 controversie riguardassero anche le questioni elencate nell'art. 32 della legge del 1927, ne va rilevato il difetto di interesse, trattandosi di doglianza sostanzialmente condizionata all'accoglimento del ricorso principale quanto alla responsabilità della professionista.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, va accolto il sesto motivo del ricorso principale nei limiti di cui in motivazione, rigettati i restanti motivi, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. La sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione all'unico motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, fissando la decorrenza degli interessi sul compenso spettante anche per l'attività giudiziale dalla data della domanda, essendo stato nella specie il compenso richiesto con rito ordinario.
In considerazione della natura della controversia e di tutte le peculiarità della fattispecie, va tenuta ferma la compensazione fra le parti delle spese del giudizio di appello e di primo grado; vanno interamente compensate anche le spese del giudizio di legittimità per essere stato il ricorso principale accolto solo in minima parte.
P. Q. M.
La Corte, accoglie il sesto motivo del ricorso principale nei limiti di cui in motivazione, rigettati i restanti motivi; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e decidendo la causa nel merito, fissa la decorrenza degli interessi per il compenso sull'attività giudiziale dalla data della domanda; ferma la compensazione fra le parti delle spese del giudizio di primo grado e di appello, dichiara interamente compensate fra le parti anche le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2° Sezione Civile, il 10 settembre 2015.
IL PRESIDENTE
Ettore Bucciante
IL CONSIGLIERE EST
Milena Falaschi
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2016
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Valeria Neri