Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli - Andrea Scuderi - Pino
Zingale
Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
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Direzione scientifica di M.
Alessandra Sandulli e Andrea
Scuderi
25/05/2016
RESPONSABILITÀ CIVILE
/ Risarcimento del danno
Responsabilità per fatto illecito: l'art. 2055 cod. civ. rafforza la garanzia del danneggiato
Pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti e anche diversi, sempreché le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno sussiste la responsabilità solidale dei diversi autori dell'illecito, essendo l'art. 2055 cod. civ. volto a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito medesimo.
AVVISO - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004,
n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128
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D.B.I. SRL - via B. Mattarella, n. 58 - 90011 Bagheria (PA) - P.IVA 04177320829 - Iscr. Trib. Palermo 41892 vol.343/165
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