Direzione scientifica di
Andrea Scuderi - Pino
Zingale
Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
Direzione editoriale di Massimiliano Mangano - Chiara Campanelli
Direzione scientifica di M.
Alessandra Sandulli e Andrea
Scuderi
30/04/2008
FINANZA PUBBLICA
/ Imposte e tasse
Reverse charge. Determinante l'attività effettivamente svolta. La regolarizzazione sconta comunque la sanzione
La circostanza che una società, che ha stipulato un contratto di subappalto per la realizzazione di opere civili, ha acquisito un nuovo codice attività, in corso di esecuzione del contratto medesimo, non è di per sé decisiva ai fini dell'applicazione del reverse charge. Nel caso in cui le attività effettivamente svolte non siano riconducibili nella sezione F della tabella Ateco 2007 allora dovranno essere assoggettate al regime Iva ordinario e, conseguentemente, a quelle fatturate con l'applicazione errata del regime del reverse charge dovranno essere applicate le previste sanzioni. Questa la risposta fornita dall'Agenzia, con la risoluzione n. 173/E del 24 aprile.
AVVISO - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004,
n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128
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D.B.I. SRL - via B. Mattarella, n. 58 - 90011 Bagheria (PA) - P.IVA 04177320829 - Iscr. Trib. Palermo 41892 vol.343/165
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