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Direzione scientifica di M. Alessandra Sandulli e Andrea Scuderi
09/05/2012
GIUSTIZIA / Giudizio penale

Ritardo nell'ostensione dei files audio? Se il difensore deduce elementi difensivi "sana" la nullità

Interessante pronunciamento del Giudice di legittimità che, ripercorrendo compiutamente il quadro giurisprudenziale in tema di ostensione del dossier cautelare alla difesa e in particolare della disclosure delle registrazioni delle intercettazioni poste a sostegno del provvedimento cautelare, ha ritenuto non configurata la nullità per lesione del diritto di difesa pur in presenza di una condotta del Pubblico Ministero in grado di incidere sull'effettività del diritto a difendersi cognita causa. In particolare, la VI sezione della Corte di Cassazione, in presenza di una ritardata ostensione delle registrazioni audio alla difesa, costretta in soli due giorni a compulsare i dati informatici estrapolando le deduzioni difensive, ha ritenuto di escludere la violazione del diritto di difesa in ragione del fatto che in sede di udienza camerale questa aveva avuto dedotto elementi a favore del ricorrente. Si tratta di un approccio giurisprudenziale eccessivamente "sostanzialista" che pare non tenere in considerazione il problema della "effettività" del diritto a difendersi ratione cognita; aver svolto delle deduzioni difensive non esclude difatti che la difesa in un tempo maggiormente ragionevole avrebbe potuto svolgerne delle altre, magari con maggiore incidenza sulla esclusione della gravità indiziaria. A prescindere da ciò, la VI sezione ha annullato il provvedimento impugnato una volta ritenuto che il Tribunale del riesame non aveva ascoltato i files audio giacchè impossibilitato sotto il profilo tecnico (carenza di apparati idonei). Lì il Decidente di legittimità ha individuato una violazione del principio secondo cui dalla presentazione di elementi di prova raccolti dal difensore a favore del proprio assistito deriva al giudice obbligo non solo della loro acquisizione, ma anche della loro valutazione, con la conseguenza che, nel caso in cui vengano disattesi, è comunque richiesta una motivazione circa le ragioni che hanno portato ad escludere il rilievo alle prove assunte dalla difesa.

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