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09/06/2015
GIUSTIZIA / Giudizio amministrativo

Rito appalti: stop ai ricorsi extralarge

Pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio di Stato che, in coerenza con il principio di sinteticità, fissa la dimensione dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel rito appalti.

Atti sintetici, al massimo di un numero prestabilito di pagine, per consentire uno svolgimento del giudizio ancora più spedito. E’ questo uno degli obiettivi individuati dal Legislatore con la disciplina introdotta nel luglio 2010 per riformare il processo amministrativo. No, dunque, ad atti monstre e porte aperte, nel rito appalti, a ricorsi ed altri atti difensivi che impegneranno certamente giudici e parti a rispettare la massima dimensione consentita. Perché essere sintetici è essenziale, ma comporta di solito un impegno ancora maggiore. Non a caso Blaise Pascal, nell’iniziare una delle sue celebri Provinciali, scriveva al suo interlocutore immaginario: “Mi scuso per la lunghezza della mia lettera, ma non ho avuto il tempo di scriverne una più breve”. La profonda annotazione è del lontano 1656, ma resta, come tanti altri suoi pensieri, di grande attualità in numerosi campi.

Il decreto appena pubblicato
Il contenuto del decreto del Presidente del Consiglio di Stato che, in coerenza con il principio di sinteticità, fissa la dimensione dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel rito appalti è stato da noi già anticipato qualche giorno fa. Torniamo ad occuparcene a seguito della sua pubblicazione nel numero della Gazzetta dello scorso 5 giugno. Il provvedimento, previsto espressamente dal Decreto legislativo n. 104/2010, si ispira, come già segnalato, al principio di sinteticità fissato con la stessa norma sul riordino del processo amministrativo.

La normativa di riferimento
E’ la stessa norma che ha riordinato il processo amministrativo a stabilire, infatti, che al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticità - secondo il quale il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica - le parti sono tenute a contenere le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti.
Con il medesimo decreto appena pubblicato, spiega la legge, sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti e, nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi, si tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti.

Le prime reazioni
Non tutti, in realtà, hanno accolto con favore il decreto in rassegna. Già prima della pubblicazione, le prime reazioni alle voci sul possibile contenuto hanno fatto registrare prese di posizione talvolta non del tutto positive. Ma, come preciseremo nel corso dell'esame del provvedimento, le misure appena approvate saranno applicate in via sperimentale e potranno essere modificate e/o integrate proprio sulla scorta di quanto osservato nel primo periodo di applicazione.

Il massimo consentito? Trenta pagine
La regola - alla quale si accompagnano le solite eccezioni - fissa in un massimo di trenta pagine le dimensioni dell’atto introduttivo del giudizio, del ricorso incidentale, dei motivi aggiunti, degli atti di impugnazione principale ed incidentale della pronuncia di primo grado, della revocazione e dell'opposizione di terzo proposti avverso la sentenza di secondo grado, dell'atto di costituzione, delle memorie e di ogni altro atto difensivo. Tale dimensione massima riguarda ciascuno di tali atti.

Quando non andare oltre le dieci pagine
Dieci pagine al massimo sono viceversa previste per la domanda di misure cautelari autonomamente proposta successivamente al ricorso e quella di cui all'art. 111 del codice del processo amministrativo. Quest’ultima concerne l’istanza con la quale viene chiesto al Consiglio di Stato di sospendere, per casi di eccezionale gravità ed urgenza, gli effetti della sentenza, con la conseguente disposizione di altre opportune misure cautelari.
Stesso limite di dieci pagine viene imposto alle memorie di replica ed all'atto di intervento e alle memorie della parte non necessaria del giudizio.
La dimensione dell’atto di motivi aggiunti è, invece, autonomamente computabile soltanto qualora venga proposto in relazione ad atti o fatti la cui conoscenza sia intervenuta successivamente a quella degli atti impugnati con il ricorso cui accede.

Le parti escluse
Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto, declinate in dettaglio dal decreto.

Quando e come si può andare oltre
Come già previsto dalla normativa di riferimento, il decreto non esclude che con decreto del Presidente della Sezione competente o del magistrato delegato si possano, previa richiesta motivata del ricorrente, autorizzare limiti dimensionali non superiori, nel massimo a 50 pagine per gli atti per i quali sono di regola previste al massimo 30 pagine e di 15 pagine per quelle che di norma dovrebbero fermarsi a 10.
La pronuncia del Presidente o del magistrato delegato deve intervenire entro tre giorni successivi alla domanda, sapendo che in caso di mancanza o di tardività della pronuncia l'istanza si intenderà accolta.
Il presupposto del superamento sta nella presenza di questioni tecniche, giuridiche o di fatto particolarmente complesse o nella circostanza che la controversia attenga ad interessi sostanziali perseguiti di particolare rilievo anche economico. A tal fine, spiega il decreto, saranno valutati, esemplificativamente:
- il valore della causa, comunque non inferiore a 50.000.000 euro, determinato secondo i criteri relativi al contributo unificato;
- il numero e l'ampiezza degli atti e provvedimenti effettivamente impugnati;
- la dimensione della sentenza impugnata;
- l'esigenza di riproposizione di motivi dichiarati assorbiti ovvero di domande od eccezioni non esaminate;
- la necessità di dedurre distintamente motivi rescindenti e motivi rescissori;
- l'avvenuto riconoscimento della presenza degli stessi presupposti nel precedente grado del giudizio, la rilevanza della controversia in relazione allo stato economico dell'impresa e, ancora
- l'attinenza della causa a taluna delle opere di cui all'art. 125 del codice del processo amministrativo (infrastrutture strategiche).

Oltre le 50 (o 30) pagine?
Il decreto del Presidente di Sezione o del magistrato delegato potrà, inoltre, consentire un numero di pagine ancora superiore, qualora i presupposti siano di straordinario rilievo, tale da non permettere una adeguata tutela nel rispetto dei limiti dimensionali da esso previsti.

La veste grafica
Il decreto appena pubblicato chiarisce, diremmo opportunamente, che, anche per rispettare i suddetti limiti dimensionali, gli atti dovranno essere redatti su foglio A4, mediante caratteri di tipo corrente (ad es. Times New Roman, Courier, Arial o simili) e di dimensioni di almeno 12 pt nel testo e 10 pt nelle note a pié di pagina, con un'interlinea di 1,5 e margini orizzontali e verticali di almeno cm. 2,5 (in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina). Non è vietato a priori l’utilizzo di caratteri, spaziature e formati diversi dai precedenti, ma solo se è possibile la loro conversione in conformità alle specifiche tecniche indicate.

Quando si comincia
Il decreto inserito nel numero della Gazzetta del 5 giugno si applica alle controversie il cui termine di proposizione del ricorso di primo grado o di impugnazione inizi a decorrere trascorsi trenta giorni da tale pubblicazione.

La fase di prima attuazione e la sperimentazione
Nella fase di prima attuazione del decreto, relativamente ai giudizi il cui ricorso di primo grado sia stato proposto antecedentemente alla data di entrata in vigore, in sede di impugnazione il Presidente o il magistrato delegato si pronunceranno valutando anche le dimensioni del ricorso e degli atti difensivi del giudizio di primo grado. Va detto che le disposizioni del decreto sono applicate in via sperimentale e sono suscettibili di modifica o integrazione ad esito del monitoraggio del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, già previsto dalla norma.

Camillo Scaduto
ALLEGATO 1 • Legislazione Nazionale - Deliberazioni ed atti vari di Agenzie, Comitati ed Organismi - Consiglio presidenza giustizia amministrativa 25 Maggio 2015
SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
 
DECRETO 25 maggio 2015
G.U.R.I. 5 giugno 2015, n. 128
 
Disciplina della dimensione dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel rito appalti.
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO
 
Visto l'art. 120 dell'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dall'art. 40 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui dispone che le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi sono contenute nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, in coerenza con il principio di sinteticità di cui all'art. 3, comma 2, del medesimo allegato I al decreto legislativo n. 104 del 2010;
Ravvisata la necessità di emanare tale decreto;
Sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonchè le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti;
 
Decreta:
 
1. Il presente decreto disciplina la dimensione dei ricorsi e degli altri atti difensivi nei giudizi di cui all'art. 120 dell'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dall'art. 40 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114.
2. Salvo quanto previsto ai numeri 8 e 9, le dimensioni dell'atto introduttivo del giudizio, del ricorso incidentale, dei motivi aggiunti, degli atti di impugnazione principale ed incidentale della pronuncia di primo grado, della revocazione e dell'opposizione di terzo proposti avverso la sentenza di secondo grado, dell'atto di costituzione, delle memorie e di ogni altro atto difensivo non espressamente disciplinato dai numeri seguenti, sono contenute, per ciascuno di tali atti, nel numero massimo di 30 pagine, redatte in conformità alle specifiche indicate al numero 12.
3. La domanda di misure cautelari autonomamente proposta successivamente al ricorso e quella di cui all'art. 111 del codice del processo amministrativo sono contenute, per ciascuno di tali atti, nel numero massimo di 10 pagine.
4. Le memorie di replica sono contenute, ciascuna, nel numero massimo di 10 pagine.
5. L'atto di intervento e le memorie della parte non necessaria del giudizio sono contenute, per ciascun atto, nel numero massimo di 10 pagine.
6. La dimensione dell'atto di motivi aggiunti è autonomamente computabile soltanto qualora venga proposto in relazione ad atti o fatti la cui conoscenza sia intervenuta successivamente a quella degli atti impugnati con il ricorso cui accede.
7. Dai limiti di cui ai numeri 2, 3, 4, e 5 sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto, comprendenti, in particolare:
- l'epigrafe dell'atto;
- l'indicazione delle parti e dei difensori e relative formalità;
- l'individuazione dell'atto impugnato;
- il riassunto preliminare, di lunghezza non eccedente le due pagine, che sintetizza i motivi dell'atto processuale;
- le ragioni, indicate in non oltre due pagine, per le quali l'atto processuale rientri nelle ipotesi di cui ai numeri 8 o 9 e la relativa istanza ai fini di quanto previsto dal numero 11;
- le conclusioni dell'atto;
- le dichiarazioni concernenti il contributo unificato e le altre dichiarazioni richieste dalla legge;
- la data e luogo e le sottoscrizioni delle parti e dei difensori;
- l'indice degli allegati;
- le procure a rappresentare le parti in giudizio;
- le relazioni di notifica e le relative richieste e dichiarazioni.
8. Con il decreto di cui al numero 11 sono autorizzati limiti dimensionali non superiori, nel massimo a 50 pagine per gli atti indicati al numero 2 ed a 15 pagine per gli atti indicati ai numeri 3, 4 e 5, qualora la controversia presenti questioni tecniche, giuridiche o di fatto particolarmente complesse ovvero attenga ad interessi sostanziali perseguiti di particolare rilievo anche economico; a tal fine vengono valutati, esemplificativamente, il valore della causa, comunque non inferiore a 50.000.000 euro, determinato secondo i criteri relativi al contributo unificato; il numero e l'ampiezza degli atti e provvedimenti effettivamente impugnati, la dimensione della sentenza impugnata, l'esigenza di riproposizione di motivi dichiarati assorbiti ovvero di domande od eccezioni non esaminate, la necessità di dedurre distintamente motivi rescindenti e motivi rescissori, l'avvenuto riconoscimento della presenza dei presupposti di cui ai numeri 8 o 9 nel precedente grado del giudizio, la rilevanza della controversia in relazione allo stato economico dell'impresa; l'attinenza della causa a taluna delle opere di cui all'art. 125 del codice del processo amministrativo.
9. Con il decreto di cui al numero 11 può essere consentito un numero di pagine superiore a quelli indicati al numero 8, qualora i presupposti di cui al medesimo numero 8 siano di straordinario rilievo, tale da non permettere una adeguata tutela nel rispetto dei limiti dimensionali da esso previsti.
10. Nei casi di cui ai numeri 8 e 9, è sempre redatto il riassunto preliminare dei motivi proposti.
11. La valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui ai numeri 8 e 9 è effettuata dal Presidente della Sezione competente o dal magistrato da lui delegato. A tal fine il ricorrente formula in calce al ricorso istanza motivata, sulla quale il Presidente o il magistrato delegato si pronuncia con decreto entro i tre giorni successivi. In caso di mancanza o di tardività della pronuncia l'istanza si intende accolta. Il decreto favorevole ovvero l'attestazione di segreteria o l'autodichiarazione del difensore circa l'avvenuto decorso del termine in assenza dell'adozione del decreto sono notificati alle controparti unitamente al ricorso. I successivi atti difensivi di tutte le parti seguono il medesimo regime dimensionale.
12. Ai fini delle disposizioni precedenti, gli atti debbono essere redatti su foglio A4, mediante caratteri di tipo corrente (ad es. Times New Roman, Courier, Arial o simili) e di dimensioni di almeno 12 pt nel testo e 10 pt nelle note a piè di pagina, con un'interlinea di 1,5 e margini orizzontali e verticali di almeno cm. 2,5 (in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina).
13. In caso di utilizzo di caratteri, spaziature e formati diversi da quelli indicati al numero 12, ne deve essere possibile la conversione in conformità alle specifiche tecniche sopra indicate.
14. Il presente decreto si applica alle controversie il cui termine di proposizione del ricorso di primo grado o di impugnazione inizi a decorrere trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione del decreto medesimo sulla Gazzetta Ufficiale.
15. Nella prima attuazione del presente decreto, relativamente ai giudizi il cui ricorso di primo grado sia stato proposto antecedentemente alla data di entrata in vigore di cui al numero 14, in sede di impugnazione il Presidente o il magistrato delegato si pronuncia ai sensi del numero 11 valutando anche le dimensioni del ricorso e degli atti difensivi del giudizio di primo grado.
16. Le disposizioni del presente decreto sono applicate in via sperimentale, ai sensi dell'art. 40, comma 2-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114. E' fatta riserva di loro modifica o integrazione ad esito del monitoraggio del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa previsto dalla medesima norma.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 maggio 2015
 
Il Presidente: GIOVANNINI


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